Nuova conferma della giurisprudenza al potere dei sindaci di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e della circolazione stradale.
A darla è il Consiglio di Stato, che rigetta il ricorso straordinario al presidente della Repubblica, con di istanza sospensiva, proposto dal legale rappresentante di una società contro il Comune di Sarcedo (Vi), per l’annullamento della ordinanza in materia emessa nel 2015, che limita l'accensione degli apparecchi dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22 di tutti i giorni, festivi compresi.
I giudici evidenziano che “il potere di regolazione degli orari riconosciuto in capo al sindaco attraverso l’utilizzo dello strumento di cui all’art. 50, comma 7, del Dlgs. n. 267 del 2000 non è ragionevolmente limitabile con riferimento ai soli nuovi esercizi commerciali, giacché ciò determinerebbe, oltre ad una inammissibile disparità di trattamento tra esercizi nuovi e preesistenti, un effetto distorsivo grave coincidente come lo spostamento della clientela verso gli esercizi preesistenti, senza limitazioni di orari, a discapito dei nuovi esercizi. La misura, sul piano dell’obiettivo dichiarato di ridurre le patologie correlate al gioco compulsivo, risulterebbe peraltro totalmente inefficace”.
La sentenza quindi mette in luce “che il potere sindacale di regolare gli orari delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincite in denaro non dipende, né può essere condizionato, dal previo esercizio del correlato potere di indirizzo del consiglio comunale” e che non c'è alcun “difetto di istruttoria” a viziare l'ordinanza impugnata, in quanto essa “si fonda su di una accurata indagine, avente ad oggetto la situazione sociale del territorio, compiuta dalla Ulss n. 4 Alto Vicentino che ha registrato un costante aumento delle persone che necessitano di assistenza per patologie legate alla ludopatia con evidenti e inevitabili ripercussioni sulle famiglie e sulle comunità locali”.
Non è necessario, per il Consiglio di Stato, che “il numero dei giocatori ludopatici registrato dalla competente azienda sanitaria sia in assoluto elevato, giacché ciò che massimamente va considerato è il trend di crescita registrato nel periodo della rilevazione, il quale, da solo, induce allarme negli enti pubblici preposti alla tutela della salute e giustifica pertanto l’adozione di misure restrittive come quelle di cui all’ordinanza impugnata”.