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Centri scommesse e Ctd, Tar respinge richiesta licenza Ps: “Licenza unica e rispetto legge Toscana”

30 maggio 2014 - 16:32

Con diverse ordinanze , la sezione prima ter del Tar del Lazio ha respinto le istanze cautelari cautelare che diversi operatori avevano presentato contro il Ministero dell’Interno e alcune Questure contro il rigetto dell’istanza, ai sensi dell’articolo 88 del Tulps volta a ottenere la licenza di Ps per l’esercizio dell’attività di elaborazione e trasmissione per via telematica di dati aventi a oggetto proposte di scommesse sportive per conto della società Sks365 Group Gmbh.

Scritto da Amr

 

I giudici hanno rilevato “la necessità, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, della concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato” e che deve ritenersi che la concessione A.a.m.s. n. 4584 del 30.10.2013 ottenuta da SKS365 Group GmbH, che è attiva, sia da riferirsi ad un solo punto raccolta scommesse, diverso da quello qui in esame, atteso che essa concerne un solo diritto”. Non è dunque condivisibile la tesi che sia sufficiente una sola autorizzazione per operare in più punti di raccolta;

 

IL CASO MILANO – Il Tar del Lazio è intervenuto anche respingendo il ricorso presentato da una sala scommesse milanese, cui era stata imposta la cessazione immediata di accettazione di scommesse con affissione di un cartello con la dicitura “chiuso su disposizione del Questore di Milano”. Secondo i giudici, che hanno respinto il ricorso, si tratta di attività svolta in assenza di autorizzazione e che pertanto difettano i presupposti per la concessione della misura cautelare e “la Questura di Milano ha comunicato con nota dell’8 maggio 2014 che ‘nulla osta alla rimozione dei cartelli apposti all’atto della notifica dell’ordinanza di cessazione’ il che comporta la carenza del pregiudizio grave ed irreparabile”.

 

IL CASO PISA – In un altro caso, il Tar ha respinto il ricorso contro il rigetto richiesta ex art. 88 tulps per il rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di attivita' di raccolta scommesse in quanto “la legge regionale Toscana n.57 del 18.10.2013, attualmente in vigore, vieta l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture ricreative o da strutture operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale; l’istallazione di apparecchi videoterminali per i quali è richiesta l’autorizzazione di cui all’art. 88 del Tulps è chiaramente funzionale o integrativa rispetto ai giochi sottoposti al regime della legge regionale sopra citata; il Questore, seppure nell’esercizio dei suoi poteri di pubblica sicurezza, non può ignorare il disposto di leggi regionali e deve adottare provvedimenti che siano ragionevolmente conformi anche ad esigenze tutelate da autorità locali; ad avviso del Collegio una tale interpretazione non si pone in contrasto con la circolare del Ministero dell’Interno del 6 marzo 2014, pur considerando la sua efficacia meramente interpretativa, in quanto l’eventuale rilascio del titolo di polizia non potrebbe comunque consentire il superamento di divieti e limitazioni poste da altre Autorità”.

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