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Ctd chiuso, Tar Sicilia: 'Atto compete a dirigente comunale, non al sindaco'

01 febbraio 2024 - 15:03

Il Tar Sicilia annulla ordinanza con cui il sindaco di San Cataldo (Cl) ha disposto la chiusura immediata di un Centro trasmissione dati: la competenza è in capo ai dirigenti comunali.

Scritto da Fm
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In materia di commercio dopo l’entrata in vigore del Tuel - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali le competenze attribuite al sindaco sono state devolute ai dirigenti comunali. Il Collegio non vede alcuna ragione per discostarsi da tale indirizzo interpretativo”. 

Così il Tar Sicilia nella sentenza con cui accoglie il ricorso presentato dal titolare di un Centro trasmissione dati per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'ordinanza sindacale a firma del primo cittadino del Comune di San Cataldo (Cl) che ha disposto la chiusura immediata, comunque entro 24 ore dalla data della notifica, dell'esercizio.

 

I giudici amministrativi siciliani hanno annullato l'atto gravato, considerando che “’l'articolo 17 ter, R.D. 18/06/1931, n. 773, recante il Tulps, dispone che nel caso di violazione della disciplina sul rilascio delle autorizzazioni propedeutiche allo svolgimento di un’attività economica, l’Autorità competente al rilascio di tali autorizzazioni ordina la cessazione dello svolgimento della suddetta attività ovvero la sua sospensione per un periodo di tempo non superiore a tre mesi al fine di consentire alla parte interessata di uniformarsi alle disposizioni violate. Dal canto suo l’art. 107 Tuel attribuisce alla competenza dei dirigenti comunali l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; riservando invece agli organi di governo – tra cui il sindaco – dei meri poteri di controllo ovvero d’indirizzo politico/amministrativo”.

 

La sentenza integrale del Tar Sicilia è disponibile in allegato.

 

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