skin

Ctd: Riesame di La Spezia conferma il sequestro

02 marzo 2015 - 16:31

Il Tribunale del Riesame di La Spezia - con ordinanza dello scorso 6 febbraio -  ha confermato il sequestro preventivo del locale e delle attrezzature di un centro di trasmissione dati collegato alla società austriaca Sks365. Il Collegio, richiamando la recente sentenza della Corte di Giustizia Ue del 22 gennaio 2015, ha affermato la compatibilità con il diritto dell'Unione del bando di gara cd Monti, sotto il profilo della minor durata delle nuove concessioni rispetto a quelle rilasciate in precedenza.

Scritto da Redazione GiocoNews.it
Ctd: Riesame di La Spezia conferma il sequestro

 

 

BANDO MONTI LEGITTIMO - Con riferimento alla previsione contenuta nello schema di convenzione relativa all'obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà del soggetto concessionario alla cessazione dell'attività, il Tribunale di La Spezia ha ritenuto che la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione (con ordinanza del 05 febbraio 2014) non potrà che esser risolta nel senso della piena legittimità di una clausola siffatta. Ritiene, infatti, il Collegio che detta previsione sia "tutto sommato marginale, inidonea di per sè ad inficiare integralmente il bando di gara Monti, e comunque frutto dell'ampio potere discrezionale di cui gode lo Stato in questo settore". L'attuazione di detta clausola è, inoltre, "meramente eventuale (in caso di cessazione o decadenza dall'attività), non particolarmente onerosa a fronte dei notevoli profitti conseguenti all'attività di raccolta di scommesse sportive, e comunque di per sé non discriminatoria in quanto valida per tutti i partecipanti alla gara". Il Collegio ha quindi ritenuto sussistente il fumus del reato ipotizzato.

“PROVVEDIMENTO SIGNIFICATIVO” - “Il provvedimento è significativo in quanto il Tribunale ha ritenuto pienamente integrati i presupposti per il mantenimento del sequestro pur in pendenza del dubbio di compatibilità europea che investe ancora l'art. 25 dello schema di convenzione Monti – spiega a GiocoNews.it il legale Chiara Sambaldi, difensore della persona offesa – e tale dubbio viene ritenuto dal Collegio marginale e non idoneo a fondare la disapplicazione della norma penale contestata."

 

Articoli correlati