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Ctd, Tar Lombardia ribadisce: 'Niente raccolta scommesse senza licenza ex 88 Tulps'

18 luglio 2023 - 17:24

Il Tar Lombardia ribadisce che l'esercizio dell’attività di organizzazione/gestione scommesse è subordinato alla titolarità di concessione statale e autorizzazione di polizia ex art. 88 Tulps.

Scritto da Fm
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Niente da fare per il ricorso presentato al Tar Lombardia da una società contro il questore della Provincia di Milano per il provvedimento con il quale ha respinto l'istanza di rilascio della licenza ex art. 88 Tulps avanzata al fine di poter svolgere l’attività di centro trasmissione dati inerenti a scommesse a quota fissa per conto di un operatore austriaco.

 

Il motivo del diniego? La società austriaca, e la società ricorrente, “non rientrano tra i soggetti 'concessionari o autorizzati da parte dei Ministeri o di altri enti' ai quali la legge italiana riserva la facoltà di organizzare o gestire le scommesse, ai sensi dell’art. 88 del Tulps. Né la società estera, invero – abilitata all’esercizio di tale attività in Austria, ma non in Italia - né la società ricorrente, rientrava nel genus dei soggetti abilitati alla attività di organizzazione e gestione delle scommesse in Italia (in forza di apposita concessione o autorizzazione)”, si legge nella sentenza.

 

La licenza prevista, “ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del ministero dell'Economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli)”, evidenziano i giudici amministrativi lombardi. “Orbene, tale sistema cosiddetto 'a doppio binario' ha positivamente superato il vaglio della giurisprudenza sovranazionale”, compresa la Corte di giustizia europea. Quindi, “il sistema concessorio e autorizzatorio contemplato dalla normazione nazionale... non collide con il diritto dell’Unione: e ciò proprio sulla scorta dei dettami della Corte cui solo, in ultima analisi, spetta la vincolante interpretazione di esso diritto dell’Unione. Sostanzialmente, quindi, la Corte di Lussemburgo ha ritenuto legittima la previsione di limitazioni alla libertà di stabilimento e di servizi in quanto siano funzionali ad assicurare motivi imperativi di interesse generale o di tutela dell’ordine pubblico”.

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