Ctp applica Cgue: ‘Bookmaker esteri versino imposta unica scommesse’
Primi effetti della pronuncia della Corte di giustizia europea che nel febbraio 2020 ha dato il via libera all’imposta unica sulle scommesse per Ctd e operatori “indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione”.
A darne applicazione la Commissione tributaria provinciale di Isernia, che ha rigettato il ricorso proposto da Stanleybet contro l’Agenzia dogane e monopoli, la quale aveva contestato al bookmaker con avviso di accertamento il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno d’imposta 2014 per un Ctd fisico.
Conseguentemente, devono rigettarsi i motivi di impugnazione coicidenti con quelli sollevati dalla Ctp di Parma e decisi dalla Corte di giustizia.
Parimenti, non risulta meritevole di condivisione il motivo di impugnazione invocante la nullità dell’atto impugnato a causa delle incomplete indicazioni in ordine alle modalità di ricorso. La giurisprudenza ha da lungo tempo chiarito che ‘in tema di contenzioso tributario, alla mancata o erronea indicazione atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità di esso, ma soltanto la mancata decorrenza del termine stesso per l’impugnazione”.
Quanto ai rapporti con il diritto comunitario, la stessa Corte di giustizia, nella sentenza del 26/2/2020 sulla causa C-788/18, ha avuto modo di affermare che ‘l’art. 56 Tfue deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di trasmissione di dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse’.
Peraltro, nella motivazione la Corte ha affermato che (punto 21) ‘l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l’applicazione di tale imposta alla Stanleybet Malta non può essere considerata discriminatoria’”.
Ne consegue che, rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la Stanleybet Malta non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell’applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Inoltre, detta normativa non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la Stanleybet Malta, nello Stato membro interessato’.
Per quanto concerne poi le problematiche inerenti la ritenuta violazione della direttiva 2006/112. si osserva che l’art. 135, comma 1. lett i, prevede che ‘gli Stati membri esentano le operazioni seguenti i) le scommesse, le lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro’.
Detta esenzione dei giochi d’azzardo non risponde a un motivo d’interesse generale ovvero ad assicurare a tale specifica attività economica un trattamento più favorevole in materia di Iva, ma semmai a motivazioni di ordine meramente pratico, in quanto l’Iva è un’imposta sui consumi la cui base imponibile è la contropartita ricevuta per la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio, sistema non agevolmente trasponibile ai giochi e alle scommesse, in cui i consumatori versano giocate per la probabilità di ricavarne una vincita che, se del caso, potrà essere di importo superiore”.