“L'installazione consentita dalla comodante, senza opposizione da parte della comodataria, ed il funzionamento garantito da quest’ultima (come dimostrato da ultimo con la relazione n.11/2021 del 23 marzo 2021 della polizia municipale di Calenzano, che ha appurato il mancato funzionamento dello sportello bancomat in coincidenza con la chiusura della sala giochi, malgrado fossero aperte altre attività commerciali situate nello stesso complesso immobiliare) escludono che la società possa essere reputata 'giuridicamente estranea' (secondo quanto ripetutamente sostenuto negli scritti difensivi dell’appellante) alla situazione di violazione del divieto che ha comportato l’applicazione sia della sanzione pecuniaria che di quella della chiusura dell’attività”.
Questo si legge nella sentenza con cui il Consiglio di Stato rigetta il ricorso di una società per la riforma della sentenza del Tar Toscana che ha confermato l'ordinanza del Comune di Calenzano per disporre la chiusura dell’esercizio di raccolta scommesse condotto dalla ricorrente per violazione dell’art. 4 della legge regionale 18 ottobre 2013 n. 57, come novellato dalla legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco patologico d’azzardo patologico), e dell’art. 5, comma 3, del Regolamento comunale per l’esercizio del gioco lecito.
La violazione è stata contestata per l’installazione nelle pertinenze della sala giochi di uno sportello bancomat, il cui funzionamento era garantito dall’allacciamento alla presa di corrente posta all’interno dell’esercizio.
I giudici del Consiglio di Stato rimarcano che “sulla parete esterna del centro scommesse, avviato dalla società ricorrente in forza di licenza ex art. 88 Tulps del 7 marzo 2018 della Questura di Firenze, è stato collocato un apparecchio Atm per prelievo di denaro contante, che funziona con alimentazione elettrica collegata alla rete e al contatore del locale nel quale si trova il centro scommesse, l’apparecchio è collocato a distanza di un paio di metri circa dal portone d’ingresso del centro scommesse, direttamente collegato all’interno della sala giochi mediante una canaletta metallica che ne garantisce l’allaccio alla presa di corrente; nel sito internet dell’esercizio di raccolta scommesse lo sportello Atm è espressamente annoverato tra i servizi offerti alla clientela della società”.
Inoltre, si legge ancora nella sentenza del CdS, “avendo la società proseguito nell’attività e nell’alimentazione dell’apparecchio Atm, come accertato dalla polizia municipale di Calenzano in data 20 febbraio 2020, il Comune ha emesso l’ordinanza n. 69 del 6 marzo 2020, oggetto della presente impugnazione, con la quale, ai sensi del citato art. 14, è stata ordinata la chiusura immediata dell’attività di raccolta scommesse fino al permanere della violazione”.
Il Collegio quindi evidenzia che “il divieto di offerta di gioco e scommesse in prossimità di uno sportello bancomat, di cui alla disposizione regionale, prevale sulla libertà di iniziativa economica privata perché risponde all’evidente finalità pubblicistica di tutela della salute collettiva (cfr., tra le tante, in tema di disposizioni sui limiti di distanza o di orario di funzionamento delle sale giochi e della loro funzionalità al perseguimento di finalità essenzialmente socio-sanitarie, Cons. Stato, V, 6 luglio 2018, n. 4145) garantita, tra l’altro, evitando che la disponibilità immediata di denaro contante sia incentivo al gioco.
Il giusto contemperamento degli interessi, pubblici e privati, coinvolti, in particolare il contemperamento della prevenzione della ludopatia con la salvaguardia delle attività economiche in essere, si ottiene mediante tutela dell’affidamento maturato dai gestori di attività di gioco e scommesse autorizzati precedentemente all’installazione del 'luogo sensibile', escludendo di regola la retroattività dei divieti di ubicazione sopravvenuti, fatte salve apposite previsioni contenenti la disciplina transitoria di salvaguardia delle attività già avviate.
Non vi è tuttavia ragione di tutela di siffatto affidamento ogniqualvolta il cambiamento della situazione giuridica o fattuale dell’attività o dello stato dei luoghi, sopravvenuto al rilascio dell’autorizzazione, dipenda da condotte riconducibili allo stesso gestore (cfr. Cons. Stato, III, 10 febbraio 2016, n. 579, in riferimento alle vicende ed alle ubicazioni dell’esercizio commerciale autorizzato)”.