Debiti di gioco pagati con bonifici aziendali, per la Cassazione il gestore doveva controllare
La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi di due gestori di un’agenzia di scommesse confermando la loro condanna per il reato di "incauto acquisto" per aver ricevuto somme ingenti sui propri conti correnti senza averne accertato la legittima provenienza.
La vicenda, sintetizzata in una recente sentenza della Corte di Cassazione, trae origine dall'operato di un dipendente di una società di intermediazione finanziaria, il quale, abusando dei codici di accesso ai conti dei clienti, aveva effettuato plurimi bonifici a favore degli imputati per estinguere debiti di gioco personali.
Secondo i giudici, per la configurabilità del reato, non è necessario che sia accertato un delitto presupposto, poiché "l'essenza della contravvenzione in oggetto sta proprio nella disobbedienza all'obbligo di accertare preventivamente la provenienza della cosa". La Corte inoltre precisa che, ai fini della responsabilità, non è rilevante il fatto che l'acquirente abbia effettivamente avuto dubbi, "dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno".
Nel caso in esame i giudici hanno individuato diversi fattori che avrebbero dovuto mettere in allerta i due imputati, gestori dell'agenzia di scommesse. In particolare, la sentenza sottolinea come "gli imputati avrebbero dovuto sospettare della provenienza illecita del denaro bonificato loro" per tre ragioni principali, a partire dalla segnalazione della loro stessa banca, che aveva chiesto delucidazioni sui bonifici per le incongruenze presentate, poi per le causali dei pagamenti, che risultavano "sempre poco chiare e mai riferibili a pagamenti di scommesse", e infine per l'entità delle somme, pari a oltre 87.000 euro movimentati in soli quattro mesi da un semplice impiegato.
I ricorrenti hanno provato a difendersi sostenendo che il debitore fosse considerato una persona affidabile e che avesse fornito spiegazioni credibili sulla provenienza del denaro, ma la Cassazione non ha ritenuto valide queste scusanti stabilendo che, a fronte di tali segnali d'allarme, gli imputati "non potessero accontentarsi della rassicurazioni verbali fornite loro dal Conte dopo la segnalazione della banca, ma dovessero effettuare ulteriori accertamenti sulla provenienza dei bonifici e del denaro". Il fatto che il denaro provenisse non dal debitore ma da una società terza doveva indurre a sospettare che venissero utilizzati fondi sociali per debiti privati, configurando una potenziale appropriazione indebita.
In tale caso gli imputati (i titolari dell'esercizio) non sono stati considerati come comuni cittadini, ma come professionisti del settore. Spiega infatti la Corte che "gli imputati non erano persone comuni, ma erano soggetti che svolgevano professionalmente la loro attività nel settore delle scommesse e del gioco lecito" e che, in quanto imprenditori, essi "non potevano ignorare il fatto che una società per azioni (quale quella da cui sono pervenuti loro i bonifici, Ndr) non poteva usare il denaro della società per estinguere i debiti di gioco di un dipendente". A maggior ragione, secondo la Corte, gli imputati avrebbero potuto facilmente "rivolgersi al soggetto da cui provenivano i bonifici per chiedergli conto delle anomale operazioni bancarie", cosa che non è avvenuta. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato.