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Diritti tv calcio femminile, Agcom: 'Diritti di betting, rispettare Adv ban'

16 febbraio 2023 - 13:05

Nella delibera sulle linee-guida per la vendita-commercializzazione dei diritti tv di calcio femminile, l'Agcom ricorda che l'esercizio dei diritti di betting va effettuato nel rispetto del divieto di pubblicità al gioco.

Scritto da Redazione
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L’esercizio dei diritti di cosiddetto 'betting' dovrà essere effettuato nel rispetto dell’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n° 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n° 96 (il divieto di pubblicità al gioco contenuto nel decreto Dignità, Ndr)”.

Questa è una delle osservazioni di carattere generale fatte presenti dall'Agcom - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella delibera relativa all'approvazione delle linee-guida per la vendita-commercializzazione dei diritti audiovisivi di campionato femminile di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa, stagione sportiva 2023/2024, trasmesse dalla Federazione italiana giuoco calcio – divisione calcio femminile, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n° 9.

Nel testo viene considerato “opportuno limitare ad una stagione sportiva la durata delle Linee Guida in ragione della particolare situazione, che vede la Figc – Divisione Calcio femminile quale proponente delle presenti Linee guida, ma che verrà superata, nelle fasi applicative delle stesse, dalla costituzione di un soggetto distinto avente la qualità di organizzatore della competizione, conformemente all’art. 2, comma 1, lett. e) del Decreto”.

Il Decreto persegue le finalità sintetizzabili come segue: “I. assicurare l’equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni ed un sistema coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l’efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico degli eventi sportivi in sede radiotelevisiva e sugli altri mezzi di comunicazione; II. garantire la presenza di più operatori nella distribuzione dei prodotti audiovisivi e la stipula di contratti la cui durata eviti il costituirsi di posizioni dominanti; III. superare il meccanismo della vendita individuale dei diritti sportivi che ha determinato squilibri strutturali fra i vari partecipanti alle competizioni; IV. realizzare tramite la vendita centralizzata dei diritti il c.d. 'equilibrio competitivo' tra i differenti club partecipanti alla competizione; V. effettuare una regolamentazione del mercato ex ante, al fine di tutelare la concorrenza, poiché il mercato della cessione dei diritti sportivi è caratterizzato”.

 

 

 

Nelle fasi di attuazione delle disposizioni contenute nelle Linee guida, così come trasposte negli inviti offrire e nella successiva commercializzazione, “l’organizzatore della competizione, al fine di dare corretta attuazione ai principi enucleati dal Decreto, dovrà tener conto delle seguenti osservazioni di carattere generale. In particolare: 1. la produzione audiovisiva deve garantire la qualità e continuità del servizio in caso di streaming, anche se l’evento non è soggetto alla tutela dell’art. 33, comma 4 del Tusms. 2. Deve essere garantito il libero e completo esercizio del diritto di cronaca, riferito agli avvenimenti che accadono all’interno degli impianti sportivi, nel rispetto dei diritti acquisiti dai titolari di esclusive, anche mediante riprese dedicate nel caso di accadimenti di particolare rilievo. Il sistema di rimborso del costo tecnico per l’esercizio del diritto di cronaca deve rispettare il principio dell’orientamento al costo, tenuto conto dell’ampiezza del bacino di riferimento, inteso esclusivamente come numero di squadre che insistono su un determinato territorio, in considerazione della diretta proporzionalità tra numero di squadre e accesso alle immagini, fermo restando l’esercizio da parte dell’Autorità dell’attività di vigilanza di cui all’art. 5, comma 7, del Decreto. 3. Gli assegnatari dei diritti dovranno fornire adeguate garanzie al fine di assicurare la qualità e continuità del servizio in caso di streaming, anche se l’evento non è soggetto alla tutela dell’art. 33, comma 4 del Tusma, e le eventuali controversie potranno essere risolte in via extragiudiziale dinanzi all’Autorità, ai sensi dell’art. 40 del Tusma; 4. i cambiamenti al format sono ammessi solo in presenza di condizioni oggettive e che gli eventuali effetti sui pacchetti assegnati siano ripartiti secondo criteri oggettivi, equi e non discriminatori di ripartizione delle modifiche che si riflettono sui diversi pacchetti assegnati; 5. negli inviti ad offrire dovrà essere adottata e resa pubblica l'eventuale decisione in ordine all’autoproduzione degli eventi e dovranno essere descritte le attività ancillari per la realizzazione dei prodotti audiovisivi, quali la regia, le grafiche, i gruppi elettrogeni, le attività di contribuzione, distribuzione ed editoriali e la relativa incidenza sulle tariffe indicate per la produzione degli eventi; 6. l’esercizio dei diritti di c.d. 'betting' dovrà essere effettuato nel rispetto dell’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”.

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