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Distacco dal totalizzatore per concessionari aspiranti gestori, accolto ricorso di società di scommesse

11 marzo 2014 - 17:31

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalle società Pas Srl, Agenzia Scommesse Italia Srl e Leone D’Oro Srl che chiedevano che fosse annullato il distacco disposto dall’Adm dei collegamenti dal totalizzatore nazionale delle concessioni per la raccolta di giochi e scommesse, ritenendo legittimo, come già stabilito dall’ordinanza cautelare dell’agosto scorso, che le prime due, detentrici di due concessioni, decidessero di non partecipare al bando di gara per le 2.000 nuove concessioni continuando invece a svolgere la propria attività in qualità di terzi gestori.

Scritto da Amr

 

I FATTI - Le società PAS Srl e Agenzia Scommesse Italia Srl - soggetti operanti da oltre un decennio nel settore della raccolta di giochi e scommesse su base sportiva hanno deciso di non partecipare alla procedura di gara per l’affidamento in concessione di 2000 diritti di gioco e di mutare la propria strategia aziendale, cessando di assumere la diretta titolarità di una nuova concessione e continuando a svolgere la propria attività in qualità di terzi gestori, secondo lo schema delineato nella disciplina dei nuovi rapporti concessori. A tal fine hanno stipulato appositi accordi con la società Leone D’Oro Srl, soggetto partecipante alla suddetta procedura di gara e destinato a divenire aggiudicatario di 5 diritti di gioco e di tali accordi è stata resa partecipe anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in modo da poter garantire la continuità operativa delle agenzie operanti grazie alle concessioni n. 270 e n. 3239 nelle more della conclusione della procedura di gara. Nonostante quanto precede l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con i provvedimenti impugnati ha disposto il distacco, a far data dall’8 luglio 2013, dei collegamenti dal totalizzatore nazionale delle concessioni n. 270 e n. 3239.

 

L’ORDINANZA CAUTELARE – Il Tar già il 1° agosto 2013 ha accolto la domanda cautelare proposta dalle società ricorrenti, evidenziando in motivazione che «l’art. 15 dello schema di convenzione allegato al bando del 31 luglio 2012 prevede espressamente la stipula di accordi tra i concessionari e soggetti terzi, denominati “gestori dei negozi”, per lo svolgimento dell’attività di raccolta di scommesse e, quindi, appare corretto ritenere che anche le società PAS Srl e Agenzia Scommesse Italia Srl, quali futuri “gestori dei negozi”, possano beneficiare della proroga dei rapporti concessori in essere prevista dall’art. 10, comma 9-nonies, del decreto legge n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012 fino alla sottoscrizione delle convenzioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi dell’art. 10, comma 9-octies, del medesimo decreto legge n. 16/2012».

 

IL DIRITTO - Il Collegio ritiene che non vi sia ragione per discostarsi dalla decisione assunta da questa Sezione nella sede cautelare, alla luce delle seguenti considerazioni.

Innanzi tutto non vi è contestazione sul fatto che le società PAS Srl e Agenzia Scommesse Italia Srl rientrino tra i “concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 9-octies in scadenza alla data del 30 giugno 2012”. Inoltre, quanto agli accordi conclusi dalle società PAS Srl e Agenzia Scommesse Italia Srl con la società Leone D’Oro, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non contesta di aver ricevuto tali accordi, ma afferma che gli stessi avrebbero una rilevanza meramente privatistica e, quindi, non assumerebbero alcun rilievo ai fini della procedura di gara per l’affidamento delle nuove concessioni e, quindi, ai fini dell’applicazione della proroga di cui al comma 9-nonies. Tuttavia tale tesi è palesemente smentita dal fatto che gli “accordi tra i concessionari ed i gestori dei negozi” sono espressamente previsti dallo schema di convenzione allegato al bando predisposto dall’Agenzia e dal fatto che tale schema di convenzione preveda espressamente che gli accordi siano “preventivamente approvati” dall’Agenzia.

Il Tar evidenzia inoltre che “la proroga determina evidentemente che l’attività di raccolta dei giochi e delle scommesse continua ad essere svolta nel rispetto della disciplina dei rapporti in essere. Quanto poi al secondo argomento, hanno ragione le società ricorrenti quando affermano che la tesi di controparte prova troppo, perché non si comprende per quale ragione la sentenza Costa-Cifone dovrebbe incidere solo sui concessionari c.d. “storici” che abbiano scelto di continuare la propria attività nella veste di “gestori dei negozi”.

Infine non si comprende perché l’estensione della proroga a soggetti come le società Pas Srl e Agenzia Scommesse Italia Srl risulterebbe «lesiva della par condicio di gara». Infatti - come riconosciuto dall’Agenzia nella sua ultima memoria, tali società hanno beneficiato di due dei cinque diritti che la società Leone D’Oro Srl si è regolarmente aggiudicata all’esito della procedura di gara.

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