Gioco e Ctd, Tribunale: 'Presenza Pc non basta per provare illeciti'
Escluso l’illecito amministrativo contestato da Adm a Ctd Stanleybet e accolto il ricorso degli avvocati Agnello e Auriemma sulle postazioni Pc con libero accesso ad internet.
Scritto da Redazione
“La sola presenza nel locale dei due Pc non è sufficiente a ritenere integrato l’illecito contenuto nella norma ritenuta violata dalla Amministrazione procedente”.
A statuirlo il Tribunale di Avellino, che così accoglie l’opposizione presentata dal titolare di un centro trasmissione dati avverso l’ingiunzione di pagamento emessa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato e condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.
A seguito di un controllo presso il Ctd, operante per conto del bookmaker maltese Stanleybet, l’Amministrazione aveva redatto un verbale di contestazione in materia di apparecchiature di gioco ritenendo nella specie violato l’art. 7 del Dl 189/2012 laddove dispone che “È vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online”.
Il giudice del Tribunale Avellino rileva che “Una ormai pacifica lettura in senso restrittivo dell’articolo 7 comma 3 quater del Dl 158/2021 non considera la mera presenza di postazioni Pc con libero accesso ad internet elemento costitutivo dell’illecito a meno che non venga provata la loro esclusiva messa a disposizione al fine specifico del gioco online”.
Il Tribunale quindi ha accolto la tesi difensiva degli avvocati Daniela Agnello e Carmela Auriemma concludendo che la norma considera vietato solo l’uso di dispositivi bloccati sul sito o sui siti di gioco.