Imposta unica scommesse e Ctd, Cgt Lombardia: ‘Criterio del margine unico parametro’
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha accolto diversi appelli proposti da Stanleybet contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, riformando integralmente le sentenze di primo grado della Cgt di Sondrio.
Con le nuove sentenze i giudici tributari hanno statuito che a seguito della legge n.208/2015, la base imponibile dell'imposta unica deve essere determinata sul margine effettivo (ricavi meno vincite) e non sul volume della raccolta, anche per i centri trasmissione dati operanti al di fuori del sistema concessorio. Tale interpretazione è coerente con il principio-costituzionale di effettività della capacità contributiva e con il principio di uguaglianza, escludendo pretese sostanzialmente sanzionatorie basate solo sulla raccolta delle giocate.
La Corte ha rideterminato l'imposta dovuta, ha annullato le sanzioni e ha condannato l'amministrazione alle spese di giudizio.
Il 23 dicembre sono state depositate altre sentenze della Corte lombarda dove i giudici hanno ritenuto non condivisibile la tesi dell'Ufficio che pretendeva di mantenere, per gli operatori non concessionari, il vecchio metodo forfettario del triplo della raccolta media provinciale, sottolineando come una simile impostazione finirebbe per trasformare il meccanismo di determinazione dell'imposta in una misura sostanzialmente sanzionatoria, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di effettività della capacità-contributiva.
La Corte ha quindi stabilito che anche nei confronti dei soggetti operanti fuori dal sistema concessorio, l'imposta vada calcolata sul margine effettivo, ricorrendo ove manchi la contabilità analitica agli ordinari strumenti di ricostruzione induttiva.
L'avvocato Daniela Agnello, legale di Stanleybet, dopo il deposito delle diverse sentenze della Corte lombarda dichiara "grande soddisfazione per l'accoglimento dei ricorsi e per il riconoscimento in modo chiaro che il criterio del margine è l'unico parametro coerente con i principi costituzionali e deve valere per tutti gli operatori, anche per quelli non collegati al-totalizzatore nazionale. È un importante passo per razionalizzare il prelievo fiscale, evitando derive sanzionatorie e rispettando la capacità contributiva effettiva. Si auspica una nuova stagione di colloqui e di collaborazione con l'amministrazione finalizzata all'intesa di pagare un'imposta equilibrata e in linea con i parametri concessori".