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Imposta unica scommesse, giudice tributario: 'Da Adm trattamento discriminatorio'

18 gennaio 2024 - 11:28

Secondo la Corte tributaria di Bari è stata disapplicata la normativa nazionale in quanto contraria al diritto dell’Unione europea. Per l'avvocato Daniela Agnello è stata provata la discriminazione dei centri Stanleybet anche in sede tributaria.

Scritto da Redazione
© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

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Il giudice tributario torna a pronunciarsi in materia di imposta unica con riguardo ai centri affiliati all’operatore Stanleybet e, con sentenza del 12 dicembre 2023, ribadita la liceità dell’attività svolta dalla Stanleybet, afferma che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha applicato un trattamento fiscale discriminatorio.

La Corte di giustizia tributaria di Bari attesta che “non risulta conforme ai principi comunitari la previsione di un trattamento fiscale deteriore, nella misura in cui… Stanleybet può essere qualificato come 'soggetto sanato dalla giurisprudenza', in ragione dell’accertata illegittimità della sua esclusione dai tre bandi di gara per l'aggiudicazione delle concessioni, avvenuta in violazione del diritto dell'Unione, nonché della conseguente legittimità (anche sotto il profilo penale) della prestazione dei servizi in regime transfrontaliero.”

La Corte di giustizia tributaria di Bari, con la sentenza in commento, accoglie i tre ricorsi proposti dall’avvocato Daniela Agnello, censurando l’operato dell’Amministrazione laddove non ha applicato la tassazione sui ricavi anche nei confronti della società maltese.

Con riferimento all’imposta pretesa dall’amministrazione, si legge in sentenza che “tale previsione diviene dunque essa stessa discriminatoria, in quanto assume, quale presupposto per un trattamento fiscale sfavorevole, un fatto … derivante dall'avere Stanleybet subito un trattamento già ripetutamente dichiarato discriminatorio a livello nazionale e comunitario.”

Su tali argomentazioni i giudici statuiscono di disapplicare, senza necessità di rinvio pregiudiziale, l'articolo 1 comma 644 lett. g) L. 190/2014 nei confronti della Stanleybet per contrarietà al diritto europeo e ha ribadito che l’imposta unica dev’essere calcolata sui ricavi dell’attività del bookmaker con totale esonero del Ctd a partire dall’anno 2016.

Ancora una volta, la Corte di giustizia tributaria conferma che Stanleybet va assoggettata al medesimo trattamento fiscale previsto per i soggetti concessionari e regolarizzati, non rientrando tra gli operatori con attività illecita.

L’avvocato Agnello, sul punto, dichiara: “I giudici tributari con riguardo all’imposizione fiscale per gli anni dal 2016 manifestano un orientamento che si pone in contrasto con Adm: la modifica normativa si applica nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel settore, ivi incluso l’operatore Stanleybet già reiteratamente discriminato nell’accesso al mercato italiano. La normativa applicata da Adm, come riconosciuto dal giudice di Bari, determina ulteriore discriminazione nei confronti della società”.

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