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Legge gioco Puglia, Tar: 'Riesaminare revoca autorizzazione scommesse'

04 settembre 2019 - 13:22

Con l'entrata in vigore della legge sul gioco della Puglia che fa salve attività pre-esistenti, il Tar decide di riesaminare istanza di revoca dell'autorizzazione alla raccolta disposta dalla Questura.

Scritto da Fm

Il varo della nuova legge sul gioco della Puglia, approvata il 5 giugno di quest'anno e che fa salve le attività pre-esistenti è al centro dell'ordinanza con cui il Tar di Lecce ha accolto in parte il ricorso presentato dal titolare di una sala scommesse contro i decreti con cui il questore di Taranto ha revocato la licenza ex art. 88 Tulps per la raccolta (rilasciata a giugno 2017) e quindi respinto l'istanza di revoca presentata il 19 giugno 2019.

 

I giudici amministrativi hanno sospeso l’efficacia del decreto questorile del giugno 2019 ai fini del rinnovato riesame dell’istanza di “revoca”, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 aprile 2020.

 

Infatti, si legge nell'ordinanza del Tar Puglia, “il primo provvedimento gravato (di revoca della licenza) appare legittimo, alla stregua della normativa vigente al momento (21 maggio 2019) della relativa adozione, e sembrano fondate, invece, le censure proposte dalla parte ricorrente avverso il secondo provvedimento impugnato (decreto del questore di Taranto di rigetto dell’istanza di riesame del decreto di revoca della licenza), in quanto: 1) da un lato, le modifiche introdotte all’art. 7, comma 2 della legge regionale n. 43/2013- con l’art. 1, comma 1, lettera a) della legge regionale pugliese 17 giugno 2019, a decorrere dal 17 giugno 2019 ('2. Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto. Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della presente disposizione') -, contrariamente a quanto stabilito dalla Questura di Taranto, sembrano concretare i presupposti per l’esercizio del potere di revoca, ex art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, e precisamente: per un verso, i 'sopravvenuti motivi di pubblico interesse', intesi, nella fattispecie in esame, come sopravvenuta insussistenza/irrilevanza (anche sul piano concreto) dell’interesse di tutela della pubblica sicurezza (sopravvenuto interesse pubblico in senso 'negativo') originariamente definito dalla precedente corrispondente norma regionale, atteso che la novella normativa regionale del giugno 2019 non contempla più i divieti inizialmente previsti (rilevanti nel caso concreto); per altro verso, il 'mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento', sussistendo - anche (a ben vedere) - il mutamento del presupposto di fatto, per come originariamente previsto dall’art. 7, comma 2 della legge regionale pugliese n. 43/2013; 2) e, dall’altro, le citate modifiche legislative regionali prevedono (con formula ampia) la salvezza delle autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della predetta disposizione normativa (pur se non - però - delle autorizzazioni già revocate a tale data, come nel caso di specie)”.
 

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