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Licenza scommesse negata, CdS: 'Chiarire se recesso rientra in legge toscana'

27 marzo 2023 - 12:49

Il Consiglio di Stato chiede chiarimenti sull'applicazione della legge toscana sul contrasto al gioco patologico per un punto scommesse per cui la concessionaria ha esercitato il recesso dal contratto.

Scritto da Fm
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“La legge regionale equipara a 'nuovo contratto' espressamente quello che fa seguito alla 'rescissione' o alla 'risoluzione' di un precedente contratto”.

Lo ricordano i giudici del Consiglio di Stato, a proposito della normativa per il contrasto al gioco patologico della Toscana, in risposta al ricorso presentato da un esercente per la riforma dell'ordinanza cautelare del  Tar regionale che ha confermato il diniego di autorizzazione ex art. 88 Tulps per svolgere attività di raccolta scommesse emesso ad ottobre 2022 dalla Questura di Pistoia sul presupposto che si tratterrebbe di una “nuova apertura” del punto di raccolta scommesse, ai sensi dell’art. 4 comma 5, lett. a) della legge regionale Toscana n. 4/2018.

Va evidenziato che la concessionaria per cui l’appellante aveva raccolto le scommesse, nell'aprile 2022, ha esercitato nei confronti di quest’ultimo il recesso dal contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici sportivi, si legge nell'ordinanza del CdS.

Per il Consiglio di Stato sono “controversi i profili: i) della piena riconducibilità della fattispecie di 'recesso' tra le ipotesi 'tassative' prefigurate dalla legge; ii) della coerenza della soluzione prospettata dal Tar rispetto alla ratio legis intesa a contemperare la pianificazione dei nuovi punti di raccolta scommesse con la salvaguardia dei punti esistenti; iii) in ultima analisi, della conformità della legge regionale ai parametri costituzionali e ai principi comunitari rilevanti in materia”.

Visto che tali tematiche meritano “un adeguato approfondimento nella più opportuna sede della cognizione piena” i giudici ritengono che “la più congeniale misura cautelare sia quella della sollecitazione della trattazione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55 comma10 Cpa”.

Il Consiglio di Stato quindi accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai soli fini della sollecita calendarizzazione dell’udienza pubblica di discussione

 

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