Licenza scommesse, Tar Liguria: 'Giusto diniego se non si tratta di voltura'
Il Tar Liguria boccia ricorso di un esercente contro il rigetto della richiesta di licenza per la raccolta di scommesse, l'attività non è autorizzata né collegata alla rete di Adm quindi non si può parlare di 'voltura'.
Scritto da Fm
Niente da fare per il ricorso presentato da un punto gioco contro la Questura della Provincia di Imperia per l'annullamento del provvedimento con il quale ha respinto la richiesta di rilascio di licenza per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse.
Il Tar Liguria, con un'ordinanza, ha rigettato il ricorso atto a sospenderne l'efficacia, obiettando che “i limiti di distanza dai luoghi sensibili di cui alla legge regionale 30 aprile 2012, n. 17 sembrerebbero riguardare in generale il gioco lecito, e dunque anche i locali ove si effettui la mera raccolta delle scommesse sportive, pur senza la presenza di apparecchiature da intrattenimento slot machines o video lotteries”.
Inoltre, evidenziano i giudici amministrativi, “l’attività cui è succeduta la ricorrente era legittimata in forza della comunicazione di cui all’art. 1 comma 644 della L. n. 190/2014, ma non era autorizzata ex art. 88 L. n. 773/1931, né era collegata al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sicché non può parlarsi, propriamente, della prosecuzione di una 'medesima' attività, ovvero di una semplice 'voltura' della licenza di pubblica sicurezza”.
Senza dimenticare che “nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase cautelare, appare prevalente quello pubblico alla tutela della salute (art. 32 Cost.) dei soggetti più vulnerabili”.