Match fixing e scommesse, ripubblicato in Gazzetta il decreto Sport

Ripubblicato sulla Gazzetta il decreto Sport, comprensivo di un articolo interamente dedicato al match fixing e ai flussi anomali di scommesse.
Scritto da Redazione

Sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica è stato ripubblicato il testo del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 149 del 30 giugno 2025), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2025, n. 119 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 184 del 9 agosto 2025), recante: 'Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport'. (25A04964)”

Il decreto legge in questione contiene un intero articolo dedicato al rafforzamento delle misure per contrastare il fenomeno del match fixing, ed eccone dunque il testo finale ripubblicato.

Art. 6 – Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi.

1. All'articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

'3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti ne danno comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il Coni, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.

3-ter. La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti di gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.

3-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione di quanto previsto dal comma 3-ter, previa trasmissione da parte della Procura Generale dello Sport dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.

3-quinquies. Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorità amministrative competenti possono avvalersi dei sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale”.

Il testo, comparso in Gazzetta la prima volta lo scorso agosto, è “corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217”.