skin

No a proroga concessione gioco per società maltese, Tar: 'Niente discriminazione'

01 giugno 2023 - 13:12

Il Tar Lazio conferma il diniego alla proroga tecnica della concessione di gioco - disciplinata dalla legge di Bilancio del 2018 – ad una società maltese operante in Italia tramite Ctd.

Scritto da Fm
tarlazioluce680.jpg

Alcuna discriminazione a danno di parte ricorrente sembra potersi ravvedere sia rispetto ai concessionari di Stato, attesa la sua non assimilabilità a quest’ultimi, sia rispetto agli altri operatori aderenti alla procedura di cui al comma 643, per aver essa liberamente scelto di non parteciparvi, pur potendovi, direttamente dimostrando di nulla dovere per imposte pregresse perché già assolte ovvero chiedendo il rimborso dell’imposta unica ove (effettivamente) versata in eccedenza rispetto al dovuto”.

È quanto rimarcano i giudici del Tar Lazio nella sentenza con cui respingono il ricorso proposto da una società di nazionalità maltese, titolare nel Paese di appartenenza della licenza di bookmaker per il gioco online, operante in Italia nel settore della raccolta delle scommesse sportive tramite Ctd, per l'annullamento della nota dell'allora Aams (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ndr) che ha sancito il diniego alla richiesta di poter partecipare alla proroga indetta e disciplinata dalla legge di Bilancio del 2018.

 

Per il Collegio, inoltre, va respinto anche “il motivo di gravame con cui parte ricorrente afferma che, avendo conseguito l’autorizzazione a svolgere servizi transfrontalieri ai sensi dell’art.1, comma 644, della legge n.190/2014, ad essa non dovrebbe applicarsi la norma penale di cui all’art.4, comma 4 bis, della legge n.401/1989).

Tale censura è evidentemente fuori sesto rispetto all’oggetto del presente giudizio, il quale verte sulla proroga onerosa dei rapporti concessori in essere e dei centri di raccolta regolarizzati ex art. 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Detto in altri termini, la res controversa non è la legittimità del sistema sanzionatorio italiano in materia di raccolta illegale di giochi pubblici, con la conseguenza che la censura in esame va respinta in quanto completamente eccentrica rispetto all’oggetto del giudizio.

Lo stesso dicasi per la doglianza sollevata con il motivo di ricorso con cui parte ricorrente si duole di un supposto contrasto delle leggi di Stabilità del 2015 (190/2014) e 2016 (208/2015) con il divieto di aiuto di Stato ex artt. 107 e 109 Tfue, risultando anch’essa completamente eccentrica rispetto alla res controversa.

Devono essere disattesi, infine, i dubbi di legittimità costituzionale sollevati in via subordinata da parte ricorrente, non corrispondendo al vero - per quanto già argomentato - che la ricorrente goda di posizione giuridica qualificata che di fatto la equipari ai concessionari, sicché non sembra rinvenibile alcuna relativa discriminazione rispetto a quest’ultimi, siano essi legittimi in ragione delle precedenti procedure di aggiudicazione ovvero legittimati per effetto della procedura di regolarizzazione di cui si discorre”.

 

Articoli correlati