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Operazione Gambling, Cassazione: 'No aggravante mafiosa'

23 maggio 2017 - 11:40

Cassazione riconosce assenza aggravante mafiosa per gioco online illegale ad un collaboratore commerciale coinvolto nell'Operazione Gambling.

Scritto da Fm

 


Colpevole di raccolta illegale di scommesseonline ma senza l'aggravante della "modalità mafiosa" e della partecipazione ad associazione per delinquere.


E' il verdetto della Corte di Cassazione nei confronti di un ex collaboratore commercialedi una società per il gioco online, già riconosciuta colpevole "dell'acquisizione di licenze e concessioni governative per occultare lo svolgimento di giochi e scommesse a distanza, operante in elusione della normativa di settore, di quella fiscale e di quella anti-riciclaggio, con l'aggravante di aver commesso fatti funzionali ad agevolare le attività di un'associazione di tipo mafioso, con condotte accertate dal 2010 e tuttora perduranti".


Nello specifico si fa riferimento all'associazione a delinquere scoperta nell'estate 2015 nella cosiddetta "Operazione Gambling" coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia
di Reggio Calabria, che ha dato esecuzione a 41 ordinanze di custodia cautelare e al sequestro di 56 imprese nazionali ed estere, 1.500 punti commerciali e
82 siti nazionali e internazionali, per un valore stimato pari a circa 2 miliardi di euro.

Per i giudici il ricorrente ha "avuto un ruolo organizzativo nell'associazione per delinquere" non solo perché  "responsabile di un'area territoriale nella quale erano insediate più agenzie che svolgevano illegalmente l'attività di intermediazione di scommesse e giocate, o perché legato ad esponenti di primo piano del sodalizio illecito" ma in quanto "esercitava poteri decisionali in ordine alle strategie del gruppo criminale anche al fine di contenere i rischi di controlli da parte delle forze dell'ordine e di sequestri da parte dell'Autorità giudiziaria".
 
Però, si legge nella sentenza, si ritengono infondati "i motivi concernenti la configurabilità e sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione, quale promotore ed organizzatore, all'associazione per delinquere".
 
Il Collegio ha quindi annullato l'ordinanza a suo carico che ha sostituito alla misura della custodia in carcere quella dell'obbligo di dimora nel comune di residenza perchè il Tribunale di Reggio Calabria "invece di individuare gli elementi indiziari a suo carico, si è limitato a ripercorrere il contenuto di conversazioni telefoniche intercettate cui era estraneo il ricorrente, fornendone una interpretazione soggettiva, omettendo di indicare circostanze di fatto significative sotto il profilo oggettivo e soggettivo e fraintendendo la disciplina normativa di settore".

La Cassazione quindi ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
 

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