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Operazione Gambling, Cassazione rigetta ricorsi indagati per scommesse illegali

06 giugno 2016 - 11:58

Corte di Cassazione ancora sull'Operazione Gambling, rigettati ricorsi contro arresti domiciliari per due indagati per scommesse illegali.

Scritto da Redazione
Operazione Gambling, Cassazione rigetta ricorsi indagati per scommesse illegali

 

"I giudici del riesame hanno innanzitutto evidenziato - mediante anche il richiamo nella parte iniziale dell'ordinanza alla genesi dell'indagine e ai risultati investigativi che hanno portato a svelare l'interesse della criminalità organizzata nel business dell'attività in esame - come l'associazione criminale di cui al capo a) e quella di stampo mafioso di cui al capo c) appaiano strettamente collegate, in virtù del fatto che il sodalizio di cui al capo c) si è infiltrato nel settore di mercato dei giochi e delle scommesse
a distanza per il tramite dell'associazione di cui al capo a), risultata compagine del tutto servente rispetto al fine precipuo di consentire all'associazione mafiosa l'infiltrazione in un contesto estremamente remunerativo in termini di vantaggi economici ed opportunità di occultamento e riciclaggio di risorse illecite".


Questo è uno dei motivi con cui la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di due indagati nell'ambito dell'Operazione Gambling per la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale della Libertà di Reggio Calabria per il reato di associazione a delinquere, aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152/1991 (nella duplice declinazione della finalità e del metodo), avente ad oggetto il delitto dì esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse.
 
Nel contesto fattuale, sottolineano i giudici "risulta coerente e logica la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 di. n. 152/1991 quantomeno nella declinazione della finalità, in quanto la rete commerciale creata e di cui dispone il sodalizio di cui al capo a) è funzionale ad agevolare sinallagmaticamente le attività dell'associazione di stampo mafioso descritta al capo c) della rubrica. Quanto all'estensibilità dell'aggravante al ricorrente, il Tribunale, da un lato, ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui essa ha natura oggettiva, riguardando una modalità dell'azione rivolta ad agevolare
un'associazione di tipo mafioso, e si trasmette a tutti i concorrenti nel reato, ivi compreso il soggetto affiliato all'organizzazione criminale, che risulti essere stato favorito dalla condotta agevolatrice (Sez. 6, sentenza n. 19802 del 22/1/2009, Rv. 244261 e Sez. 5, sentenza n. 10966 dell'8/11/2012, Rv. 255206) e, dall'altro, ha comunque evidenziato, proprio in ragione del ruolo di primo piano svolto dall'indagato e del rapporto di fiducia con altro indagato, un profilo di rimproverabilità per colpa, ravvisabile anche nel non aver diligentemente verificato e accertato l'origine dei soggetti e delle provviste necessarie costitutive della rete commerciale".

 

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