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Palermo: Adm blocca trasferimento tabaccheria, Tar accoglie ricorso operatore

07 settembre 2023 - 10:39

L’Agenzia delle dogane e monopoli e il ministero dell'Economia bloccano la richiesta di trasferimento di una tabaccheria. Il Tar Sicilia accoglie il ricorso dell’operatore e condanna Adm al risarcimento danni.

Scritto da Cc
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“Con una prima istanza, l’esercente aveva richiesto che fosse approvato il proprio trasferimento in altri locali. Se l’amministrazione avesse provveduto in termini ragionevoli avrebbe dovuto riconoscere l’idoneità dei locali e avrebbe dovuto emanare il provvedimento di approvazione del trasferimento e l’interessata avrebbe potuto riprendere la sua attività di vendita dei prodotti di monopolio”.

In questo modo il tribunale amministrativo della regione Sicilia accoglie il ricorso di un operatore contro il ministero dell'Economia e delle finanze e l'Agenzia delle dogane monopoli in merito al mancato trasferimento del proprio esercizio di rivendita tabacchi.

Il ricorrente aveva richiesto di spostare l’attività esercitata presso un altro locale. Un’istanza che veniva rigettata con provvedimento del ministero, motivato con "il mancato rispetto della distanza prescritta rispetto ad un’altra rivendita sita nelle vicinanze.”

Le ragioni per cui il ricorrente ha chiesto il risarcimento danni derivano dai costi sostenuti dall'affitto di locali inutilizzati e “dal pagamento del canone relativo alla ricevitoria per il Totocalcio e agli altri giochi; dal versamento degli oneri contributivi per il mantenimento delle licenze di esercizio”. Oltre a questo la ricorrente ha lamentato anche una perdita di introiti dovuti alla gestione generale della tabaccheria. 

Nell’accogliere il ricorso il Tar Sicilia sottolinea nel corso degli anni come il ricorrente abbia avanzato diverse richieste ad Aams (ora Adm) per il trasferimento in altre sedi sempre situate nella stessa via, nei pressi di una chiesa . Nello specifico “la prima istanza è stata avanzata dalla ricorrente l’8 gennaio 2001, ma l’amministrazione dei monopoli l’ha tenuta ferma sino a tutto il mese di ottobre del 2001 (circa 10 mesi), quando la riapertura di un passaggio pedonale, avvenuta il 1° ottobre 2001, ha determinato la situazione per cui la sede, individuata dal ricorrente, non risultava rispettosa della distanza necessariamente intercorrente con altre rivendite.”

In seguito “la seconda istanza veniva avanzata nel mese di ottobre 2002 con l’indicazione che era stato individuato dall’interessata un altro immobile, posto sempre nella stessa via. Anche questa richiesta veniva rigettata dall’amministrazione dei monopoli nel dicembre 2003, perché non rispettosa delle distanze da altre rivendite”.

Un provvedimento quest’ultimo che veniva poi annullato dal Tar di Palermo ritenendo non soddisfacente il metodo utilizzato dall’azienda per misurare la distanza della nuova sede rispetto ad altre rivendite vicine. La ricorrente, infatti, visto che la sede proposta non risultava più disponibile “avanzava all’amministrazione nuova richiesta di trasferimento nel settembre del 2008 e indicava un immobile sito sempre nella stessa zona” mentre l’immobile sede originaria della tabaccheria era già stato dichiarato inagibile e in buona parte demolito.

A questo si aggiunge che nel gennaio del 2009 “l’amministrazione effettuava un sopralluogo nell’immobile, che dava esito positivo. Dei risultati di questo sopralluogo non veniva data comunicazione all’interessata.”

Tutti fatti e comportamenti che secondo il Tar della Sicilia “denotano un irrazionale uso del potere da parte dell’amministrazione, sono relativi alla valutazione, cui questa era tenuta, delle richieste dell’interessata di approvazione del trasferimento dell’attività in locali diversi da quelli originari, abbandonati a seguito dell’ordinanza di sgombero emanata dal comune.”

Altro provvedimento “all’evidenza ostile alla ricorrente fu adottato dall’amministrazione nel dicembre del 2003. Di fronte a un’ulteriore richiesta dell’interessata di trasferimento della sua attività in altro immobile, veniva effettuato un sopralluogo da parte dell’amministrazione, che dava esito positivo. Ma con violazione delle regole della partecipazione e del contraddittorio, l’amministrazione non aveva informato l’interessata del giorno del sopralluogo e tanto meno dell’esito favorevole di quest’ultimo.”

Pertanto si giungeva al febbraio 2009 quando “l’Ufficio regionale della Sicilia, Palermo, Aaams disponeva la soppressione della rivendita omettendo del tutto di fare riferimento ai risultati del sopralluogo effettuato neò gennaio 2009”

Sulla base di questo storico, dunque, il Tar Sicilia accoglie il ricorso e condanna l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al rimborso delle spese in favore del ricorrente, che si liquidano in 2mila euro.

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