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Proroga concessioni gioco, Cjeu: 'Valutazione spetta a giudice nazionale'

16 marzo 2023 - 13:04

La Cjeu evidenzia che la proroga concessioni giochi in Italia costituisce restrizione delle libertà fondamentali, ma può essere giustificata da motivi di interesse generale che deve valutare il giudice nazionale.

Scritto da Amr
Foto di Diego Caumont su pexels.com

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La proroga delle concessioni nel settore dei giochi d'azzardo costituisce una restrizione delle libertà fondamentali di stabilimento e di libera prestazione dei servizi sancite dagli articoli 49 e 56 Tfue. Tuttavia, detta proroga può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale.
A tale proposito, "spetta al giudice nazionale valutare se la proroga delle concessioni nel settore dei giochi d'azzardo sia giustificata da motivi imperativi di interesse genetale e se sia proporzionata all'obiettivo perseguito dal legislatore".

Lo sentenzia la Corte di giustizia europea, investita sulla questione delle proroghe delle concessioni di gioco in Italia dal Tribunale di Ascoli Piceno che, nell'ambito di un procedimento penale a carico di un soggetto, Ol, che raccoglieva scommesse per poi trasmetterle a un allibratore estero senza essere titolare di concessione per la raccolta di scommesse nè della licenza di polizia previste dalla normativa italiana, aveva chiesto alla Corte Ue "se i principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli artt. 49, 56 e 106 Tfue, nonché il canone di ragionevolezza in essi racchiuso, ostino ad una normativa nazionale che, per effetto di una disposizione o atto nazionale avente valore di legge, determina la proroga delle vecchie concessioni e degli altri diritti di raccolta rilasciati con bandi di gara o con procedura di sanatoria (senza gara) la cui scadenza naturale era già stata fissata per il giugno del 2016", se "gli artt. 49, 56 e 106 Tfue ostino ad una normativa nazionale che tramite la tecnica dell’affidamento diretto, realizzato per mezzo di un atto di proroga, non preceduto dal previo espletamento di un confronto concorrenziale, realizzi un’indebita chiusura del mercato nazionale" e se "gli artt. 49, 56 e 106 Tfue ostino ad una normativa nazionale che, in assenza di un contestuale espletamento di una nuova procedura di gara, autorizzi tutte le concessioni già dichiarate illegittime dalle successive pronunce della Cgue ad operare nel mercato nazionale, impedendo l’accesso di nuovi operatori stranieri.

Da parte sua, si osserva nella sentenza di oggi 16 marzo, "l'Italia fa valere che la proroga delle concessioni era necessaria per evitare l'interruzione delle scommesse legali e per garantire la tenuta economica di un comparto che altrimenti sarebbe rimasto privo di regolamentazione".
Nel rimettere al giudice nazionale la decisione, la Corte osserva infine che "l'attrivuzione di concesisoni sulla base di un nuovo bando di gara costituirebbe una misura meno restrittiva per le libertà fondamentali".

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