Proroga onerosa scommesse: importo annuale entro il 30 aprile
Proroga onerosa delle concessioni per le scommesse: ecco i dettagli nella determinazione dei Monopoli di Stato. Al via anche la tassazione sul margine per l'ippica.
I Monopoli di Stato intervengono sulla proroga onerosa delle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati.
Nella determinazione direttoriale si legge: "L’importo annuale dovuto ai sensi dell’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la proroga delle concessioni e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati, è versato dal concessionario, dal titolare di raccolta in rete fisica o dal titolare dei punti di raccolta regolarizzati, entro il 30 aprile 2018. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, rispettivamente, entro il 31 marzo 2018 ed il 30 settembre 2018. Il versamento è effettuato utilizzando il modello F24 accise ed il codice tributo che sarà comunicato sul sito istituzionale dell’Agenzia entro il 15 marzo 2018. Le somme annuali di cui al comma 1 non sono dovute per i diritti e per i punti di raccolta per i quali i soggetti titolari comunicano all’Agenzia, entro il 31 gennaio 2018, gli estremi identificativi ai fini del definitivo distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale. Per effetto della proroga di cui all’art.1,comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le garanzie previste dalle concessioni in essere e dai disciplinari sottoscritti dai titolari di raccolta in rete fisica e dai titolari dei punti di raccolta regolarizzati devono assicurare la copertura degli obblighi convenzionali sino al 31 dicembre 2018 e avere validità per un ulteriore anno successivo a tale scadenza (31 dicembre 2019); le garanzie sono presentate all’Agenzia entro il termine del 30 aprile 2018, ovvero del 31 marzo 2018 in caso di pagamento rateale. L’omesso versamento dell’importo dovuto entro i termini indicati all’articolo 1, comma 1, o l’omessa trasmissione dell’atto di cui all’articolo 2, comma 1, fa venir meno la proroga delle concessioni in essere, della titolarità di raccolta in rete fisica e dei punti di raccolta regolarizzati, fermo restando il recupero delle somme dovute secondo le disposizioni vigenti. L’Ufficio competente porrà in essere tutti gli atti necessari alla rimozione dei relativi diritti per i quali non risultino adempiuti gli obblighi previsti, al fine del conseguente definitivo distacco dal collegamento con il totalizzatore nazionale".