Raccolta scommesse: ‘Confermata legittimità dell’accertamento per recupero imposta’
La Corte di Cassazione respinge il ricorso di un operatore nei confronti dell’Agenzia delle dogane e monopoli che a seguito delle risultanze di un processo verbale di consultazione concernente “l'imposta unica sui concorsi pronostici e scommesse, relativa all'attività di raccolta di scommesse effettuata da una società estera sul territorio italiano negli anni 2012, 2013 e 2014, emetteva un avviso di accertamento per il recupero dell’imposta riferita all’anno 2013, nei confronti del ricorrente, titolare del Centro trasmissione dati, coobbligato solidale con la predetta società”.
La Corte di Giustizia tributaria aveva dunque rigettato il ricorso con una sentenza in cui veniva evidenziato che l’Agenzia aveva considerato legittimo “l'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza che ha utilizzato, in primo luogo, i supporti informatici forniti dalla società estera, cui l'appellante faceva riferimento, da cui emergeva l'ammontare delle giocate effettuate anche nel punto vendita gestito dall'appellante”. Inoltre “il contribuente non ha fornito prova contraria all'accertamento operato dall'Ufficio in quanto i soli movimenti sul proprio conto corrente, peraltro in mancanza di un conto riferito alle sole movimentazioni relative all'attività in questione, non si ritengono idonei a tale scopo”.
Il ricorrente ha fatto ricorso in cassazione affidandolo a sette motivi. Con il primo introduce "la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 del c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello con cui aveva dedotto la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione”. Tuttavia in questo caso la Cassazione qualora sia posta con altro motivo di ricorso “una questione di mero diritto e su di essa si sia svolto il contraddittorio e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può direttamente decidere la causa nel merito, attuando il previsto rimedio impugnatorio di carattere sostitutivo”.
Con il secondo motivo il ricorrente introduce la medesima questione sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge ma la Cassazione puntualizza che “la relativa istanza può essere presentata anche dal solo bookmaker estero operante in Italia, tramite "centri di trasmissione dati" (Ctd), senza concessione, purché alla data del 30 ottobre 2014 sia attivo il Ctd; la domanda di emersione riguardi lo specifico centro in quanto incluso nella rete del bookmaker estero, con adesione del singolo Ctd quantomeno per gli adempimenti ad esso pertinenti; siano adempiute le condizioni previste ex lege ai fini del perfezionamento della procedura”.
Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che la Corte di Giustizia tributaria aveva errato a non dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per omessa allegazione allo stesso dei documenti che la società aveva fornito durante la propria verifica fiscale e dei dati registrati nel totalizzatore nazionale nell'anno 2013”. Tuttavia la Cassazione puntualizza che “l’avviso di accertamento impugnato, allegato al ricorso, è ampiamente motivato in relazione a tutti gli elementi essenziali fondanti la pretesa tributaria con la conseguenza che la parte, come peraltro concretamente dimostrato in giudizio, ha avuto la concreta possibilità di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur".
Con il quarto motivo il ricorrente rilevava invece che l’amministrazione doganale non aveva fornito la prova della propria pretesa. Tuttavia anche in questo caso il motivo è infondato secondo perché “la mancata allegazione dei documenti indicati dal contribuente, quando, come nel caso di specie, l’amministrazione doganale ha indicato nell’atto impositivo gli elementi utilizzati per la determinazione del “quantum”, è circostanza del tutto irrilevante.
Con il quinto motivo il ricorrente introduce due diverse censure. La prima riguarda la nullità della sentenza per motivazione apparente “in relazione all’affermazione dei giudici di appello secondo cui i soli movimenti sul proprio conto corrente, peraltro in mancanza di un conto riferito alle sole movimentazioni relative all'attività in questione, non si ritengono idonei a tale scopo”.
Anche in questo caso secondo la Cassazione “la censura è manifestamente infondata in quanto la motivazione della sentenza d’appello, in relazione alla questione delle movimentazioni bancarie, è assolutamente comprensibile e logica là dove esclude che il contribuente abbia fornito prova contraria idonea a vincere la presunzione legale posta dalle disposizioni in materia di accertamenti bancari”.
Con la seconda censura il ricorrente introduce la nullità della sentenza “per avere i giudici di appello erroneamente ritenuto che il contribuente aveva svolto attività fino a tutto il 2013, pur essendo pacifico che la stessa era cessata il 10 giugno 2013, avendo erroneamente ritenuto che ciò emergesse da quanto accertato dalla Guardia di Finanza” Tuttavia “è stato denunciato un error in procedendo, avendo la ricorrente fatto espresso riferimento al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dedotto la nullità della sentenza impugnata, con la conseguenza che il motivo è inammissibile.
Il sesto motivo riguarda invece “l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”. Il motivo è inammissibile perché il giudice ha stabilito che essendoci una doppia pronuncia di merito conforme in relazione al profilo dedotto” il ricorso non introduce elementi di critica sufficientemente rilevanti per giustificare un terzo esame da parte della Cassazione.