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Scommesse a Bolzano, Trga sospende stop a raccolta in due esercizi

20 maggio 2025 - 12:11

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa sospende l'accertamento della scadenza dell’autorizzazione alla raccolta scommesse da parte del Comune di Bolzano e riapre due esercizi.

Scritto da Fm
Palazzo Spada © Giustizia amministrativa - Sito ufficiale

Palazzo Spada © Giustizia amministrativa - Sito ufficiale

Sussiste il requisito dell’estrema gravità ed urgenza richiesto dall’art. 56 cod. proc. amm. per l’adozione di una misura cautelare provvisoria della sospensione dell’esecuzione (e degli effetti) del provvedimento di accertamento della scadenza dell’autorizzazione sino alla camera di consiglio, atteso che l’impugnato provvedimento cagiona l’immediata chiusura dell’attività in corso di svolgimento, con conseguente interruzione del rapporto di lavoro con i dipendenti che prestano la loro attività all’interno dell’esercizio e con evidenti riflessi anche in termini di perdita di avviamento.”

Questo il principio che accomuna i due decreti con cui il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige - Sezione autonoma di Bolzano accoglie le istanze proposte da un concessionario di gioco contro il Comune e la Provincia autonoma di Bolzano per la declaratoria di nullità e, in subordine, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti definitivi, aventi ad oggetto l’atto definitivo di accertamento della scadenza dell’autorizzazione alla raccolta di scommesse su competizioni ippiche e sportive in due esercizi del capoluogo altoatesino.

L'ennesima pagina dell'ormai famigerata questione territoriale che affligge il comparto del gioco pubblico, di cui a gennaio 2024 si è occupato anche il Consiglio di Stato annullando i provvedimenti di decadenza dell'autorizzazione alla raccolta di gioco emessi dal Comune che voleva estendere l’applicabilità del distanziometro anche ai punti vendita che si occupano solo di raccolta delle scommesse, riformando perciò la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa che invece aveva dato ragione all'Ente locale.

In quell'occasione i giudici di Palazzo Spada avevano precisato: “La raccolta di scommesse sportive su eventi futuri avviene in gran parte a distanza, on line. Di talché, l’imposizione di un limite distanziometrico rispetto a 'siti sensibili' per le sale scommesse si rivelerebbe sostanzialmente inutile o, comunque, di utilità ridotta, in quanto non idoneo a realizzare le finalità di prevenzione della ludopatia, in quanto tale 'gioco lecito', come detto, avviene anche e soprattutto a distanza, sicché lo scommettitore, in assenza di un punto fisico, non sarebbe disincentivato dallo svolgimento del gioco, potendo agevolmente effettuare lo stesso in via telematica”.

Il Collegio, quindi, aveva ritenuto che “l'articolo 5 –bis della legge provinciale di Bolzano, che espressamente si riferisce alle sole sale da giochi per apparecchi (art. 86 Tulps), non possa trovare applicazione alla diversa ipotesi delle sale per scommesse su eventi sportivi (art. 88 Tulps) e ciò sia in ragione di un’esegesi letterale della norma, che non tollera, in quanto norma eccezionale, interpretazioni che non siano dalla stessa lettera ritraibili, sia in ragione di un’esegesi sistematica”.

In virtù di tali sentenze del Consiglio di Stato, con il primo motivo di ricorso i ricorrenti ritengono “i provvedimenti impugnati nulli ab origine ex art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto adottati in palese elusione e violazione del giudicato formatosi con le sentenze del Consiglio di Stato, cogente e vincolante per l’Amministrazione comunale” e con il secondo motivo censurano gli atti impugnati “per avere esteso il legislatore provinciale con l’art. 6 della legge provinciale 16 luglio 2024, n. 2 retroattivamente i divieti, prima limitati in via esclusiva agli apparecchi ex art. 110, comma 6, Tulps, anche all’attività di raccolta di scommesse ippiche e sportive, sollevando questione di legittimità costituzionale delle disposizioni recate dall’art. 6 della legge provinciale n. 2/2024 per contrasto con il disposto di cui all’art. 117, comma 1, lett. h) e comma 2, Cost., con l’art. 117, comma 3, Cost., in materia di tutela della salute, nonché con l’art. 41 Cost.”.

Alla luce di tali circostanze, per i giudici del Tar Bolzano “è opportuno mantenere la res adhuc integra fino a quando le plurime questioni poste con il ricorso possano essere sottoposte al vaglio della competente sede collegiale”.

Per la trattazione collegiale è stata fissata la camera di consiglio del 10 giugno 2025, ore di rito.

 

 

 

 

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