Scommesse, Cassazione conferma sequestro probatorio di un Ctd
La Corte di Cassazione conferma il sequestro probatorio di un Ctd per aver esercitato la raccolta scommesse per conto di un bookmaker maltese.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare di un centro trasmissione dati contro il sequestro probatorio disposto dal Pubblico ministero del tribunale di Trani per aver esercitato e/o consentito l'attività di accettazione e raccolta per via telematica di scommesse sportive per conto di un bookmaker maltese.
Secondo i giudici della Cassazione "le doglianze del ricorrente circa la presunta assenza di motivazione a sostegno del sequestro probatorio sono prive di pregio.
Ed infatti, condividendo quanto sostenuto dal P.G. nella sua requisitoria scritta, non può non ritenersi corretto l'argomentare del tribunale del riesame laddove ritiene non ostativo al mantenimento del sequestro il fatto della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in data successiva alla convalida del sequestro, considerandolo fatto successivo alla convalida che va fatto valere nelle diverse forme (istanza restituzione al PM; opposizione al Gip, in caso di rigetto da parte del Pm dell'istanza, che deciderà con ordinanza impugnabile per cassazione)".
"Per quanto concerne la censura, si rileva come l'organo della accusa possa proseguire le investigazioni anche in epoca successiva alla emissione dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p. a condizione che non sia scaduto il termine per la conclusione delle indagini preliminari e sia data comunicazione all'interessato del deposto degli atti ulteriori per permettergli di esercitare le facoltà previste dall'art. 415 bis c.p.p., comma 3. Nel caso concreto, non è dato conoscere dagli atti trasmessi a questa Corte se sono state compiute attività di investigazione dopo l'avviso di conclusione delle indagini (anche se ragionevolmente deve presumersi che ciò non sia avvenuto, tenuto conto del ristretto arco temporale tra la convalida e l'avviso ex art. 415 bis c.p.p.) e, sicuramente entro l'arco temporale concesso per la conclusione delle stesse, è stato disposto il sequestro, a sensi dell'art. 253 c.p.p., che è un mezzo acquisitivo di prove; di tale atto suppletivo, è stata data comunicazione all'indagato che, pertanto, è stato posto nella condizione di esercitare i suoi diritti difensivi, donde la legittimità del sequestro nonostante l'intervenuto avviso di conclusione delle indagini, come del resto affermato da costante giurisprudenza di questa Corte", conclude la sentenza.