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Scommesse e Ctd: la Corte d'Appello di Roma dichiara il gestore responsabile dei danni

12 maggio 2015 - 09:42

La seconda sezione penale della Corte d'Appello di Roma ha ritenuto responsabile agli effetti civili il gestore di un Centro trasmissione dati (Ctd) collegato alla società Stanleybet che raccoglieva scommesse in assenza di concessione statale (per il reato ascritto di cui all'art 4 L 401/89), nei confronti del Ministero dell'Economia e dei Monopoli di Stato, che si erano costituiti parte civile. Imponendo, pertanto, il risarcimento dei danni nei confronti delle amministrazioni.

Scritto da Redazione GiocoNews.it
Scommesse e Ctd: la Corte d'Appello di Roma dichiara il gestore responsabile dei danni

 

I FATTI - La vicenda risale al 2005, quando la Guardia di Finanza capitolina aveva effettuato un intervento presso un centro di raccolta scommesse della città, riscontrando alcune irregolarità. Il tribunale di Roma, preso atto dei pronunciamenti intervenuti in materia ad opera della Corte di Giustizia Ue e della Corte di Cassazione nel corso del 2007, aveva successivamente disapplicatola norma penale per contrasto con i principi Ue della normativa nazionale che aveva impedito alle società con capitale quotato nei mercati regolamentati l'accesso alle gare d'appalto per l'assegnazione delle concessioni d'esercizio. La Corte d'Appello però, accogliendo le argomentazioni addotte dalle costituite parti civili, ha preso atto dell'essere venuto meno l'impedimento all'accesso alle gare d'appalto ad opera della società anglo-maltese in oggetto in ragione della forma societaria rivestita. Rilevando inoltre il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità ed Europa, la Corte ha ritenuto la norma penale pienamente applicabile ai fatti di reato contestati.

“GIURISPRUDENZE ALLINEATE IN ITALIA ED EUROPA” - "La sentenza ha ritenuto insussistente (per essere venuto meno) il presupposto giuridico su cui si fondava la motivazione del giudice di prime cure senza soffermarsi sulle conseguenze giuridiche dell'originaria esclusione dalle gare d'appalto dell'operatore e senza prendere atto della giurisprudenza nazionale ed europea seguita al Bando di Gara 2006 cd Bersani”, spiega a GiocoNews.it l'avvocato Chiara Sambaldi, difensore di due delle società concessionarie appellanti. “Emerge in tutta evidenza – aggiunge - come gli orientamenti della giurisprudenza siano strettamente legati, in questa complessa e stratificata materia, alle argomentazioni spese dalle difese nelle differenti sedi giudiziarie. Nel caso di specie ha avuto un ruolo determinante la posizione espressa dell'Avvocatura Generale dello Stato”.

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