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Scommesse e Ctd: Ripamonti, “In attesa della Cjey su Stanley si consideri discriminazione indiretta”

09 marzo 2015 - 10:22

In attesa della nuova pronuncia da parte della Corte di Giustizia Europea rispetto alla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione rispetto al bookmaker di Liverpool Stanleybet, nei tribunali chiamati ad esprimersi rispetto al tema dei Ctd si dovrà tenere conto di un altro principio sollevato un anno fa dalla stessa Corte Suprema: ovvero, quella della discriminazione indiretta, secondo il legale Marco Ripamonti, difensore dei centri collegati al bookmaker maltese Bet1128 (il quale non ha aderito alla sanatoria governativa e sarà quindi molto probabilmente protagonista di ulteriori azioni legali).

Scritto da Redazione GiocoNews.it
Scommesse e Ctd: Ripamonti, “In attesa della Cjey su Stanley si consideri discriminazione indiretta”


In particolare, secondo Ripamonti, tale pronuncia, depositata il 31 marzo 2014, assume un ruolo rilevante, “perché non si limita ad affermare il principio in base al quale la Libertà di Stabilimento sia violata nel caso in cui una gara non sia riuscita a rimediare alla situazione di accertato contrasto comunitario di una precedente gara. Nel caso in esame, infatti, la circostanza rilevata dal Supremo Collegio, si riferisce ad un operatore che non aveva, tuttavia, partecipato alla precedente gara discriminatoria, ma che interessato a partecipare alla nuova gara finalizzata a rimediare alla pregressa incompatibilità comunitaria, si era astenuta da tale partecipazione per i profili di perdurante contrasto comunitario, comunque presenti, impugnandone il bando”.
Nel caso in questione si tratta del bando Monti impugnato da Centurionbet. “Dinanzi a tale fattispecie – prosegue il legale - la Corte di Cassazione ha esaminato i profili di censura alla gara Monti illustrati nel ricorso al Tar presentato dalla predetta Centurionbet, affermando come tale situazione sia riconducibile ad una forma di discriminazione indiretta che, se commessa con lo strumento legislativo, autorizza l'intervento della Corte Costituzionale, se consumato con atti amministrativi  autorizza l'intervento del giudice amministrativo (per l'annullamento) o del giudice ordinario (per la disapplicazione).  Si tratta di un concetto non del tutto nuovo, per la verità anche in precedenza affermato in Cassazione  a fronte del Bando Bersani e bookmaker discriminati da quest'ultimo, ancorché non partecipanti a precedente gara, ma che con la Sentenza in commento viene però enunciato in modo netto ed esplicito e, per giunta, con riferimento proprio al bando Monti. Una Sentenza, quindi, suscettibile di aprire nuove ed interessanti prospettive".

 

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