Scommesse, Tar: 'Lecito trasferimento Ctd ad altro concessionario'
Il Tar Lazio respinge il ricorso di un concessionario contro autorizzazione al trasferimento del collegamento di un Ctd alla rete di altro concessionario.
Scritto da redazione
© Tingey Injury Law Firm / Unsplash
"L’Agenzia delle dogane e dei monopoli non era tenuta a considerare la volontà della precedente concessionaria nell’esercizio del potere autorizzatorio in ordine alla richiesta di migrazione della controinteressata. È assente, pertanto, il paventato vizio della mancanza di proporzionalità, o ancora dello sviamento nell’esercizio della discrezionalità amministrativa per mancata ponderazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo."
Lo sottolinea il Tar Lazio nella sentenza con cui respinge il ricorso presentato da un concessionario contro il provvedimento di Adm che ha autorizzato al trasferimento del collegamento alla rete telematica di altro concessionario per la raccolta delle scommesse, in ossequio alla procedura di regolarizzazione fiscale per emersione, introdotta dalla legge di Stabilità 2015, che ha consentito ai Centri di trasmissione dati (Ctd) di collegarsi al totalizzatore nazionale tramite un concessionario di Stato.
Il Tar Lazio quindi rimarca nella sentenza: "L’eventuale violazione degli impegni contrattuali assunti dal Ctd verso il precedente concessionario verrà vagliata nella sede giurisdizionale di competenza, dove sarà, ove del caso, oggetto di tutela, mentre un simile accertamento non può essere demandato all’Adm, peraltro come presupposto dell’esercizio del potere autorizzatorio che le compete su istanza del Ctd.
Quanto alla violazione del principio di correttezza, oggi stigmatizzato dall’art. 1 comma 2-bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990, per cui 'i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede', l’assenza di comportamenti scorretti da parte dell’Adm si evidenzia anche dalla nota impugnata del 2023, in cui l’Adm rendeva edotta la ricorrente della citata richiesta pervenuta della controinteressata.
Il ricorso deve essere, in conclusione, integralmente respinto".