skin

Sogno di Tolosa: "Sentenza Corte Ue superata da legge di Stabilità"

26 gennaio 2015 - 17:24

La sentenza della Corte di giustizia Ue sul bando Monti, ovvero quello relativo alle duemila nuove agenzie di scommesse, continua a essere oggetto di commenti, anche da parte degli stessi bookmaker esteri che non hanno licenza in Italia.

Scritto da Sm
Sogno di Tolosa: "Sentenza Corte Ue superata da legge di Stabilità"

La società Sogno di Tolosa Ltd evidenzia come la pronuncia della Cge “è improntata sulla specificità della posizione della società anglo/maltese in riferimento alla decisione dello stato italiano di rilasciare delle concessioni nazionali di durata inferiore a quelle dei bandi di gara precedenti. La natura della decisione dei giudici non potrà essere replicata per la pronuncia nei riguardi della nostra società, poiché non abbiamo 15 anni di operatività che ci garantiscono un ‘vantaggio concorrenziale’. Bisogna sottolineare però, che la sentenza è oramai superata poiché l’Italia, attraverso la legge di Stabilità 2015, è passata da un sistema concessorio ad uno autorizzarorio legittimando ancor di più, se ce ne fosse ancora bisogno, sia sotto l'aspetto amministrativo che tributario, l’operato dei nostri sportelli virtuali”.

A tale dichiarazione si aggiunge quella dell’avvocato Mariateresa Parrelli, la quale afferma: “La sentenza della Cge riguarda solo il bando Monti delle 2000 concessioni terrestri. Ciò significa che nulla è cambiato in merito al più volte riconosciuto diritto transfrontaliero di svolgere la raccolta di scommesse online, come da ultimo nelle conclusioni della c.d. ‘sentenza Biasci'. Gli articoli 43 Ce e 49 Ce devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta attività e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio. La Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che non sussistono motivi ostativi all'esercizio del servizio transfrontaliero specialmente se il bookmaker si avvale, all'interno del territorio italiano, della figura fisica dell'intermediario. Proprio per affermare (e vedere riconosciuto il diritto transfrontaliero) la Società Sogno di Tolosa ha impugnato davanti il Tar Lazio il provvedimento adottato dall'Aams ed avente ad oggetto l'oscuramento del sito "www.betn1.com" : alla scorsa udienza del 9 gennaio u.s la scrivente difesa ha rinunciata alla concessione cautelare per una più approfondita analisi in sede di udienza di merito (anche in considerazione della recente Legge di Stabilità 2015)”, conclude il legale.

Articoli correlati