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Sostenibilità concessioni scommesse ippiche, Tar: 'Risarcimento, valuterà giudice ordinario'

13 ottobre 2023 - 17:44

Il Tar Lazio rimanda al giudice ordinario il ricorso di un concessionario che chiede un risarcimento danni per la mancata sostenibilità economica del rapporto di concessione per la raccolta di scommesse ippiche.

Scritto da Fm
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“È del tutto evidente che identiche controversie esaminate dalla Sezione non hanno trovato una definizione nel merito ritenendo una mancanza di giurisdizione del giudice adito, che invece deve essere attribuita al giudice ordinario come da ultimo stabilito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 23418 del 2020 (cfr. tra le tante Tar Lazio, Roma, Sezione II, 26 luglio 2022 nn. 10656, 12124, 12090)”.

 

Ad affermarlo sono i giudici del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio pronunciandosi sul ricorso proposto da un concessionario di Stato per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno derivato da concorrenti e ripetute negligenze nella regolazione dei fattori di sostenibilità economica del rapporto di concessione per la raccolta di giochi e scommesse su eventi ippici in essere tra le parti.

 

Un ricorso ritenuto inammissibile per difetto di giurisdizione dal Tar capitolino, che ha indicato quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario dinanzi al quale il processo può essere riproposto ai sensi dell’art. 11 del Codice del processo amministrativo.

 

Spetterà quindi al giudice ordinario valutare se sono validi i rilievi posti a supporto della richiesta di risarcimento avanzata dal concessionario, “legati al mancato riconoscimento di una adeguata compensazione risarcitoria dei pregiudizi economici subiti nella gestione dei pregressi rapporti concessori determinati: a) dalla indebita compresenza di reti di raccolta clandestine o comunque 'parallele' rispetto al sistema concessorio fondato sulla riserva originaria dell’attività di gioco in capo allo Stato; b) dalla intempestiva attivazione di specifici prodotti e modalità di gioco previste in Convenzione; c) dalla inadeguata gestione complessiva dei prodotti di gioco che è stata abilitata a raccogliere, divenuti ben presto poco attraenti e competitivi rispetto agli altri segmenti dell’offerta di gioco lecito; d) dall’altrettanto inadeguata gestione dello stesso spettacolo ippico; e) dallo sviluppo della rete territoriale di distribuzione dell’offerta di gioco, avvenuta senza coordinamento, ma anzi effettiva asimmetria tra regimi concessori, con penalizzazione unilaterale dei concessionari di più risalente operatività; f) conclusivamente, dal mancato riequilibrio del sinallagma concessorio inciso da tutti i fattori sin qui evidenziati, quale comportamento contrattualmente doveroso in base ai principi di buona fede e cooperazione creditoria, ma anche in ottemperanza a specifici precetti legislativi e pronunce giurisdizionali rimaste senza seguito concludente”.

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