Studio legale Agnello: 'Ctd esonerati dall’imposta unica a partire dal 2016'
I giudici tributari di Roma aderiscono al principio costituzionalmente orientato che l’imposta unica sulle scommesse per tutti gli operatori si calcola sul margine e non sul volume della raccolta.
Scritto da Redazione
L'avvocato Daniela Agnello
Dopo le recenti sentenze di Milano, Firenze e dell’Umbria anche la Corte di giustizia tributaria di Roma ha accolto il ricorso proposto dallo studio legale Agnello nell’interesse del Ctd e della società Stanleybet Malta Limited, in materia di imposta unica sulle scommesse.
La Corte ha chiarito che l’interpretazione restrittiva sostenuta dall’Ufficio, secondo cui la tassazione “sul margine” si applicherebbe solo agli operatori collegati al totalizzatore nazionale, non è fondata sul dato normativo.
Al contrario, è stato affermato che i nuovi criteri si applicano a tutti gli operatori, anche in assenza di concessione o licenza di pubblica sicurezza, in ossequio al principio costituzionale di effettiva capacità contributiva.
Una pronuncia che conferma l’orientamento emerso in modo sempre più netto da parte delle Corti tributarie, secondo cui la determinazione dell’imposta unica deve tener conto del margine effettivo (ricavi meno vincite), anche nei confronti di Stanleybet.
L’avvocato Agnello, difensore della parte ricorrente, commenta: “Questa pronuncia della Corte di Roma, da sempre ritenuta tra le più rigide, rappresenta un passaggio emblematico: il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale che si sta affermando in tutta Italia. Anche il giudice romano riconosce che l’interpretazione proposta dall’Ufficio non è praticabile in quanto contra legem. Si auspica ora un chiaro intervento da parte dell’Amministrazione, ponendo fine al contenzioso attraverso soluzioni conciliative che tutelino sia i contribuenti che l’interesse pubblico.”
La sentenza di Roma si aggiunge a una lunga serie di pronunce favorevoli, contribuendo in modo decisivo al consolidamento di un principio fondamentale: dal 2016 l’imposta unica è a carico del bookmaker nella stessa misura dei concessionari statali. Il legislatore non ha differenziato il canale di raccolta e si è uniformato al principio di effettiva capacità contributiva.