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Tar: 'Manca continuità, non si possono autorizzare scommesse e Vlt'

03 marzo 2025 - 11:55

Il Tar Campania conferma il no di un Comune all'autorizzazione dell'attività di sale scommesse e Vlt vicino a una scuola e a una chiesa, non trattandosi di subingresso.

Scritto da Fm
© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

"Si tratta di un provvedimento plurimotivato, in quanto fondato sia sulla asserita mancanza di continuità, sia sulla violazione della distanza minima da luoghi sensibili prevista dalla legge regionale. In riferimento al motivo di diniego consistente nella suddetta asserita mancanza di continuità, la ricorrente non ha contestato specificamente la successione degli atti, come ricostruita nel provvedimento impugnato, ed ha proposto motivi solo generici e comunque non idonei a demolire il suddetto motivo di diniego."

 

Così il Tar Campania nella sentenza con cui respinge il ricorso presentato da una società contro il Comune di Crispano (Na), per l'annullamento della nota avente per oggetto la “Archiviazione negativa dell’istanza di autorizzazione attività di sale scommesse e Vlt per irricevibilità e inammissibilità”.

 

Secondo i giudici amministrativi partenopei il diniego dell'amministrazione comunale sarebbe adeguatamente supportato da una duplice motivazione: "la sede operativa dell’attività in questione dista meno di 250 metri da una scuola elementare e da una chiesa" e non si tratterebbe di subingresso in una preesistente, come sostenuto dalla ricorrente, ma proprio di una nuova.

In particolare, le due segnalazioni certificate di inizio attività ricordate nel ricorso proposto – una risalente al 2013 e l'altra al 2018 - denotano una mancanza di continuità: "Sia perché la prima aveva per oggetto esclusivamente la nuova apertura di un esercizio di vicinato non alimentare, sia perché, comunque, nel 2018, tale Scia era stata oggetto di una comunicazione di cessazione dell’attività".

Non vale quindi il motivo di ricorso secondo cui la decisione del Comune "si fonderebbe sull’errata interpretazione dell’articolo 88 Tulps, essendo essa in possesso della licenza prevista da tale norma, in virtù della scrittura privata autenticata" del 2022, con cui la società che in precedenza gestiva un'attività nello stesso locale "aveva ceduto alla stessa ricorrente il ramo di azienda in questione, avente ad oggetto l’attività di commercio al dettaglio di gadget ed articoli da regalo". Errata anche l'argomentazione secondo cui "l’istanza presentata, essendo riferita ad un subingresso, in quanto successiva ad una cessione di ramo di azienda, necessitava solo della segnalazione certificata di inizio attività".

 

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