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Tar: 'Cimiteri sono luoghi sensibili', e accoglie ricorso di punto scommesse contro competitor

27 maggio 2024 - 11:21

Il Tar Campania accoglie il ricorso di una società titolare di un punto scommesse contro una società competitor alla quale il Comune di Napoli concede la licenza nonostante il mancato rispetto della distanza minima da un cimitero.

Scritto da Dd
Credits: @Tingey Injury Law Firm (Unsplash)

Credits: @Tingey Injury Law Firm (Unsplash)

"Cimitero e chiesa rappresentano un unicum funzionale dal punto di vista cultuale, trattandosi di due realtà avvinte dalla medesima funzione che non è solo quella di ospitare le spoglie dei defunti ma anche di dare conforto religioso ai parenti. Non vi è quindi ragione per non estendere anche al cimitero la qualità di 'luogo di culto'.”

A dirlo è il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione quinta, nella sentenza che vede opposte due società del settore del gioco le cui sedi sono situate a distanza di pochi metri l'una dall'altra, in una via di Napoli. La società ricorrente, titolare di un punto scommesse, chiede l'annullamento della licenza rilasciata dal Comune di Napoli non tanto per la stretta vicinanza nello stesso "bacino d'utenza", quanto per il mancato rispetto, da parte della nuova attività, del cosiddetto distanziometro.

Nota il Tar che "nel caso di specie, la licenza impugnata afferisce ad una nuova struttura commerciale, operante nel medesimo settore di attività della società ricorrente e ad essa adiacente; vi è dunque un nuovo soggetto concorrente che, nella prospettiva attorea, opera nel medesimo bacino di utenza ed in violazione delle disposizioni che governano la disciplina dei giochi e delle scommesse e, più in generale, volte alla tutela della salute pubblica."

Tuttavia la questione si rivolve attorno al tema principe, afferente anche al principio della tutela della salute pubblica.

"Nella fattispecie in scrutinio", spiegano i giudici, "non vi è contestazione in ordine all’inquadramento dell’attività della controinteressata come 'nuova apertura' (quindi soggetta alle limitazioni previste dalla legge regionale campana in ambito di luoghi sensibili, L. Reg. n. 2/2020, Ndr) ed è parimenti pacifica l’ubicazione della nuova sala giochi dell’operatore controinteressato ad una distanza inferiore ai 250 metri prescritti dalla citata legislazione regionale rispetto al cimitero".

Resta da appurare se il cimitero possa essere compreso tra i luoghi sensibili, cosa che il Tar ritiene vera per varie ragioni. Rileva il Tar che "il 'Regolamento sale da gioco e giochi leciti' del Comune di Napoli prende in considerazione, tra l’altro, i 'luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri” (cfr. articolo 6, comma 1, lett. 2). Alla luce della citata previsione deve ritenersi che la mancanza di una esplicita inclusione dei cimiteri nell’elenco dei 'luoghi di culto', e quindi dei 'luoghi sensibili' ", contenuto nella legge regionale, "non assume rilievo."

Aggiunge quindi il Tar campano che "la stretta connessione tra il cimitero e la religione è, peraltro, attestata dal frequente utilizzo di segni cristiani, come il simbolo del crocifisso, la celebrazione in loco di funzioni religiose che esprimono il rapporto da credente con il mistero della morte e dell’aldilà; ne è prova che nei cimiteri sono usualmente presenti chiese funerarie per l’accoglienza dei fedeli (come nel caso in esame), oltre che cappelle cimiteriali ed edicole votive. Va quindi condivisa l’argomentazione attorea secondo cui cimitero e chiesa rappresentano un unicum funzionale dal punto di vista cultuale."

Motivo sufficiente, per il Tribunale amministrativo regionale, per accogliere il ricorso, spiegando che "gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso."

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