Tar Campania: “Per raccogliere scommesse serve concessione statale”
Con una sentenza, la quinta sezione del Tar Campania ha respinto il ricorso di un centro collegato al bookmaker inglese Stanleybet contro il diniego ricevuto dalla Questura, ribadendo che “al ricorrente è stata negata la licenza in oggetto, in quanto egli non è concessionario del servizio di scommesse. Sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere tale provvedimento concessorio dovuto ex lege n.73/2010 per lo svolgimento di detta attività, a nulla valendo eccepire in contrario la natura di semplice intermediario del richiedente”.
LE ALTRE MOTIVAZIONI – I giudici osservano inoltre, “venendo ai dedotti vizi di contrasto con l’art.117 della Costituzione, e, mediatamente, di violazione dei principi generali di diritto europeo in materia di libertà di stabilimento”, che neppure questo motivo è accoglibile; infatti “gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un'autorizzazione che gli consente di offrire giochi d'azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell'Unione, subordini al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio (