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Tar conferma chiusura sala scommesse: 'Possibile la delocalizzazione'

31 ottobre 2022 - 12:06

Il Tar Emilia Romagna respinge i ricorsi del gestore di una sala scommesse contro la chiusura disposta dal Comune di San Mauro Pascoli (Fc) e difende la liceità del distanziometro.

Scritto da Fm
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“Il divieto non è esteso all’intero territorio comunale, ma a parte dello stesso, visto che l’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse è pur sempre consentito in alcune aree del territorio comunale”.

Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Emilia Romagna respinge una serie di ricorsi proposti  da una società contro il Comune di San Mauro Pascoli (Fc) per aver disposto la chiusura di una sala scommesse, gestita dalla ricorrente, in quanto posta a meno di 500 metri di distanza da un luogo sensibile.

Respinti i motivi di ricorso sul presunto “eccesso di potere” dell'amministrazione comunale e la violazione della Costituzione.

I giudici amministrativi infatti sottolineano: “La legge regionale n. 18 del 2016, con cui sono stati introdotti i commi 2 e 2-bis all’art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013, nell’esercizio della potestà legislativa di natura concorrente in materia di “tutela della salute” (Corte costituzionale, sentenza n. 108 dell’11 maggio 2017), ha dettato limiti di distanza per tutte le sale giochi e scommesse – compresi i c.d. corner – dai c.d. luoghi sensibili, ovvero gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette, i luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 831/2017 è fatto obbligo ai Comuni di procedere alla mappatura dei punti di raccolta che non rispettano i suindicati limiti di distanza.
Le suddette prescrizioni si applicano dall’entrata in vigore della legge e non impongono l’immediata cessazione delle attività, contemplandosi la possibilità di dar corso a una delocalizzazione della stessa secondo una tempistica ben precisa, anche al fine della tutela della continuità occupazionale (Tar Emilia-Romagna, Bologna, I, 26 luglio 2021, n. 732; 2 novembre 2020, n. 703”).


Il Collegio quindi rileva come “il limite distanziale applicato dal provvedimento comunale impugnato, in esecuzione delle previsioni contenute negli atti normativi regionali allo stesso presupposti, comportante il divieto di esercizio delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei punti di raccolta in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri dai luoghi sensibili, costituisce mezzo idoneo al perseguimento degli obiettivi prefissati”, in potenza “capace di conseguire l’obiettivo prefissato: il divieto di esercizio delle attività di gioco e di scommessa in peculiari luoghi di aggregazione sociale, dove è più probabile la presenza di soggetti deboli, consente la riduzione dei rischi di incremento delle patologie connesse”. 
Inoltre, “in considerazione della peculiare natura dell’interesse pubblico perseguito (tutela della salute), l’imposizione del limite distanziale e il conseguente divieto di esercizio dell’attività nei luoghi previsti risulta misura proporzionata in quanto comporta il minor sacrificio possibile per l’interesse dei privati in relazione al suddetto interesse pubblico”. 

Parimenti importante, secondo il Tar, è che “non viene prevista l’immediata chiusura dell’esercizio della società ricorrente, in quanto è stato concesso il termine di sei mesi per la delocalizzazione, ulteriormente prorogabile in presenza di determinate circostanze che comprovino la serietà dell’intento di delocalizzare.
La moratoria così prevista costituisce, pertanto, rilevante elemento di tutela dell’operatore economico, diretto a consentirgli, entro un congruo lasso temporale, di svolgere tutte le attività necessarie al reperimento di nuovi locali, continuando, nelle more, l’esercizio dell’attività, e salvaguardando in tal modo sia i suoi interessi economici sia quelli lavorativi dei dipendenti che siano eventualmente impiegati nella struttura.
Si realizza in tal modo un equilibrato e ragionevole contemperamento degli interessi privati e pubblici coinvolti”.
 

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