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Tar Emilia Romagna: ‘Anche corner scommesse rispettino distanze da luoghi sensibili’

22 aprile 2024 - 13:08

Il Tar dell’Emilia Romagna respinge il ricorso di un operatore del comune di Modena a cui era stata interrotta l'attività di raccolta scommesse. Anche corner e tabaccherie devono rispettare distanze da luoghi sensibili.

Scritto da Cc
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“Giova rilevare che l’attività di corner scommesse è esercitata in un locale posto a 464,5 metri di distanza da un istituto scolastico superiore, dunque all’interno della fascia vietata dall’art. 6 della legge regionale del 2013.” In questo modo il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna respinge il ricorso di un operatore che chiedeva l’annullamento del provvedimento del comune di Modena: “Mappatura luoghi sensibili e individuazione incompatibilità sale gioco.”

Il comune di Modena dopo aver effettuato la mappatura dei punti di raccolta ha riscontrato dunque che la distanza dell’esercizio da una scuola era inferiore ai 500 metri previsti dalla legge regionale. Pertanto con un provvedimento del dicembre 2019 “l’amministrazione comunale ha comunicato al ricorrente la cessazione della predetta attività di raccolta delle scommesse (e non della tabaccheria) entro il dicembre 2019, con proroga al 30 luglio 2020.”

Tra i motivi di ricorso dell’operatore la violazione del principio di libertà di iniziativa economica secondo cui “il provvedimento di chiusura limita in modo irragionevole l’attività economica degli operatori come la ricorrente del settore del gioco pubblico lecito.” A questo si aggiunge anche che “il comune di Modena si sarebbe limitato alla mera applicazione della normativa regionale senza effettuare alcuna propria valutazione e senza coinvolgere gli operatori del settore.”

In risposta il Tar dell’Emilia Romagna sottolinea che la legge regionale del 2016 ha “dettato limiti di distanza per tutte le sale giochi e scommesse, compresi i corner, dai luoghi sensibili.” Pertanto va evidenziato come ai sensi della normativa regionale i descritti limiti distanziali devono essere applicati “a tutte le sale giochi di ogni tipo e specie dunque anche ai corner attesa la finalità primaria di tutela della salute pubblica.”

Inoltre ai comuni è fatto obbligo di “procedere alla mappatura dei punti di raccolta che non rispettano i suindicati limiti di distanza, come effettuato dal Comune di Modena.” Con tali atti deliberativi l’amministrazione comunale ha approvato “la mappatura dei luoghi sensibili presenti nel territorio comunale indicando per quanto riguarda l’esercizio della ricorrente, la vicinanza (nel raggio dei 500 mt.) a luoghi sensibili.”

Il Tar Emilia Romagna Bologna respinge definitivamente il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di 2000 euro in favore del comune di Modena.

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