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Tar Lazio: 'No a cancellazione dal Ries con licenza ex art. 86 Tulps per gli apparecchi'

23 maggio 2024 - 15:40

Il Tar Lazio accoglie in parte il ricorso della titolare di un internet point contro la cancellazione dall'elenco Ries per aver raccolto scommesse con la sola licenza ex art. 86 del Tulps, valida per l'installazione di apparecchi.

Scritto da Fm
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Il provvedimento impugnato deve essere annullato nella parte in cui dispone la cancellazione della ricorrente dall’elenco Ries ai fini dell’installazione e funzionamento degli apparecchi in relazione alla quale parte ricorrente risulta in possesso della necessaria licenza ex articolo 86 Tulps, non essendo necessaria quella ex art. 88 Tulps.”

A sancirlo è il Tar Lazio nella sentenza con cui accoglie in parte il ricorso presentato dalla titolare di un internet point contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco Ries (ovvero l'elenco degli esercenti abilitati alle attività connesse agli apparecchi da intrattenimento – slot machine) emanato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'esercizio della raccolta di scommesse in presenza della sola licenza ex art. 86 del Tulps e in assenza dell’autorizzazione di polizia prevista dall’art. 88 Tulps a favore di un bookmaker estero non autorizzato in Italia.

La ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento “in quanto, al momento della verifica ispettiva, risultava in possesso della licenza ex art. 86 Tulps legittimante l’iscrizione all’interno dell'elenco Ries”, ricorda la sentenza del Tar Lazio.

Secondo il Collegio il provvedimento impugnato è “viziato per violazione del principio di proporzionalità in quanto risulta per tabulas, e non è contestato dall’Agenzia, che la ricorrente al momento dell’ispezione risultava in possesso della licenza ex art. 86 Tulps necessaria ai fini dell’installazione e funzionamento degli apparecchi elettronici di cui all’art. 110, comma 6, lett. A, del medesimo Testo unico, ma non della licenza ex art. 88 Tulps, necessaria per la raccolta delle scommesse”.

Pertanto, conclude la sentenza, “anche se l’esito dell’ispezione svolta dall’Agenzia ha correttamente rilevato che la ricorrente allo stato non è abilitata alla raccolta scommesse e che, pertanto, tale attività le è preclusa in base alla legislazione vigente, tali rilievi non giustificano l’adozione del provvedimento impugnato in quanto non incidono sul possesso dei requisiti di iscrizione della ricorrente all’Elenco Ries ai fini dell’installazione e funzionamento degli apparecchi elettronici di cui all’art. 110, comma 6, lett. A, del medesimo del Tulps per i quali parte ricorrente risulta in possesso della necessaria licenza.

L’Agenzia resistente non avendo valutato la persistenza dei requisiti in capo alla ricorrente per l’iscrizione all’Elenco Ries ai fini dell’installazione e funzionamento degli apparecchi elettronici di cui all’art. 110, comma 6, lett. A, del Tulps ha adottato una sanzione sproporzionata che, non solo, preclude alla ricorrente di svolgere l’attività di raccolta scommesse (per la quale non possedeva i necessari requisiti) ma le preclude anche l’esercizio dell’attività di installazione degli apparecchi elettronici in relazione alla quale possedeva, e tuttora possiede, i requisiti previsti dalla legge”.

 

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