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Tar Lazio accoglie ricorso: ‘Società può consultare documentazione richiesta’

14 febbraio 2025 - 13:24

Tar Lazio accoglie ricorso contro Adm che non consentiva a operatore di visionare documentazione attestante titolarità di due punti raccolta.

Scritto da Cc
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“Il collegio ritiene che il ricorso proposto sia meritevole di accoglimento, avendo la società diffusamente argomentato e documentato un suo interesse diretto, concreto ed attuale, quanto meno strumentale, alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante collegata ai documenti oggetto dell’istanza ostensiva, consistente, innanzi tutto, nell’interesse a difendersi nell’ambito del giudizio da costei instaurato e ancora pendente innanzi al Tribunale Civile di Roma, volto ad accertare e dichiarare l’inadempimento di un singolo individuo alle obbligazioni sullo stesso gravanti ai sensi dei contratti inter partes intervenuti per la commercializzazione dei giochi e, per l’effetto, ad ottenere una reintegrazione/esecuzione in forma specifica di tali accordi”.

In questo modo il Tar del Lazio accoglie il ricorso di un operatore contro l’Agenzia delle dogane e monopoli e un singolo individuo per l’annullamento di provvedimento di Adm con cui è stata denegata alla società ricorrente l’ostensione della documentazione richiesta attestante l’attuale titolarità di due punti di raccolta nei comuni di Piossaco e Orbassano in provincia di Torino.

Nel testo si legge anche che è stata accertata la responsabilità del soggetto che del nuovo concessionario per “aver agito in guisa anticoncorrenziale in danno della attrice che, ancora, dell’Agenzia con conseguente condanna di costoro anche al risarcimento per equivalente del danno patrimoniale e non patrimoniale determinato dalle loro condotte a danno dell’operatore. Diversamente da quanto affermato da Adm, la ricorrente è, dunque, portatrice di un interesse qualificato e differenziato a conoscere il nominativo del nuovo concessionario e ad accedere agli atti amministrativi da cui esso risulti nonché alla documentazione allegata dall’individuo alla richiesta da costui avanzata di svolgere l’attività di raccolta presso i punti vendita in questione attraverso altro concessionario.”

La società ricorrente aveva stipulato con il soggetto in questione, per ciascuno di tali punti vendita, sia un contratto per la commercializzazione dei giochi. Tuttavia quest’ultima nel marzo 2023, riceveva luna nota Adm con cui veniva portata a conoscenza del fatto che la ditta dell’individuo comunicava “la volontà di continuare tale attività per conto di altro concessionario” e che, dunque, “a far tempo dal rilascio della nuova autorizzazione, i titoli autorizzatori dovranno ritenersi caducati”.

L’Agenzia nel giugno 2023, accoglieva l’istanza di accesso avanzata dalla società, le trasmetteva copia dei relativi titoli autorizzatori rilasciati dall’individuo ai fini dell’esercizio presso tali punti vendita dell’attività di raccolta scommesse.

La società impugnava tali titoli autorizzatori e avviava innanzi al Tribunale Civile di Roma una causa civile volta ad ottenere la condanna dell’individuo e dell’Agenzia e nel settembre 2024 chiedeva all’Agenzia di avere copia d “dell’atto dal quale consti l’attuate titolare del punto di raccolta codice”;  dell’atto “dal quale consti l’attuate titolare del punto di raccolta”; infine “dell’istanza e degli atti presentati dall’individuo per la cessione a terzi dei menzionati punti di raccolta”.

Tale richiesta veniva disattesa da Adm che affermava non esistere “un interesse concreto ed attuale alla ostensione degli atti relativi alla cessione a terzi dei punti suddetti”, atteso che “i due contenziosi, come è noto, attengono, quello civile, al rapporto di natura privatistica intercorrente tra il concessionario e l’individuo titolare dei punti di raccolta in parola e, quello amministrativo, alla legittimità dei titoli autorizzatori che consentono all’individuo di raccogliere le scommesse con altro concessionario” e che “la conoscenza del nominativo dell’attuale titolare di tali punti, contenuto in un atto negoziale rientrante nella sfera privatistica dell'individuo, che si è opposto, infatti all’accesso, non ha alcuna incidenza rispetto ai fatti di causa che, si ribadisce, riguardano la presunta illegittimità dell’operato dell’Agenzia”.

La Società, nel far valere il proprio “interesse giuridicamente rilevante alla conservazione dell’integrità della propria rete fisica di negozi di gioco”, insorge con ricorso  avverso il diniego oppostole dall’Agenzia, chiedendo la condanna di quest’ultima all’ostensione della documentazione di cui all’istanza di accesso rimasta inevasa. Il Tar del Lazio accoglie il ricorso della società ordinando all’Agenzia l’esibizione dei documenti precisati nell’istanza avanzata nel settembre 2024, nel termine e con le modalità indicati in motivazione e condanna Adm alla rifusione delle spese in favore del ricorrente.

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