skin

Tar conferma: 'Sì a penali per raccolta scommesse nei Pvr in violazione della concessione'

20 gennaio 2023 - 10:13

Il Tar Lazio ribadisce che il concessionario è tenuto a pagare le sanzioni comminate da Adm per lo svolgimento della raccolta non autorizzata di scommesse nei punti vendita ricarica.

Scritto da Fm
tarlazioluce680.jpg

Nuova pronuncia del Tar Lazio sulle penali irrogate dall'Agenzia accise, dogane e monopoli ai concessionari di gioco online relativamente alle violazioni della convenzione di concessione registrate nei punti vendita ricarica.

Come già agli inizi di gennaio, il tribunale amministrativo capitolino ricorda che “il concessionario è tenuto ad 'osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica'”.

La sanzione è scaturita da un accertamento compiuto dal personale dell’Agenzia unitamente ai carabinieri presso un esercizio pubblico volto ad accertare il rispetto delle disposizioni concernenti l’installazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonché di quanto previsto in materia di raccolta ed accettazione di scommesse. “Sul posto i funzionari avrebbero appurato che, all’interno dell’esercizio, contrattualizzato con il concessionario in questione, veniva presuntivamente svolta attività di raccolta di gioco a distanza in violazione di quanto previsto dall’articolo 24, comma 17, lettera e) e lettera g), della legge n. 88 del 2009 che dispone che la commercializzazione del gioco online, finalizzata alla contrattualizzazione dei giocatori, avvenga esclusivamente mediante il canale prescelto, ossia solo online e non anche attraverso rete fisica”, si legge nella sentenza del Tar.

Adm ha ritenuto il concessionario responsabile della violazione accertata in ragione di quanto previsto dall’articolo 9 della Convenzione “che pone a carico del concessionario una responsabilità esclusiva: 'il concessionario è responsabile degli obblighi posti a suo carico. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente l’esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione'”; punto confermato dai giudici amministrativi, che hanno respinto il ricorso del concessionario, che firmando la convenzione “ha assunto lo specifico obbligo di non svolgere alcuna attività di intermediazione per la raccolta del gioco e, inoltre, di limitare l’attività di commercializzazione esclusivamente al canale prescelto – ossia quello online – senza operare la raccolta del gioco presso luoghi fisici, neanche avvalendosi di apparecchiature che permettano la partecipazione telematica dei giocatori” e si è impegnato anche “a non svolgere tali attività neppure per il tramite di operatori facenti parte della propria filiera di gioco”.

Altri articoli su

Articoli correlati