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Tar Liguria: 'Raccolta scommesse, vale principio del doppio binario'

11 aprile 2019 - 13:39

Il Tar Liguria conferma diniego a raccolta scommesse a una sala per conto di un operatore straniero e ribadisce principio del 'doppio binario'.

Scritto da Fm

“La legislazione ha chiaramente configurato un sistema 'a doppio binario', in quanto obbliga chi intenda svolgere l'attività per conto di un operatore estero a munirsi sia della concessione da parte del ministero dell'Economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che dell'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 Tulps”.

 

Lo ribadisce il Tar Liguria nella sentenza con cui respinge il ricorso di una società con attività di gioco contro il decreto del questore di La Spezia che gli ha negato il rilascio della licenza ex art. 88 per l’esercizio dell’attività di trasmissione dati relativi all’attività di “bookmaker” per conto di un operatore di nazionalità austriaca.

 

“Tale sistema a doppio binario, come si è già detto, ha positivamente superato il vaglio della giurisprudenza comunitaria e nazionale”, ricordano i giudici amministrativi.
“Da un lato, infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sez. III, con sentenza 12 settembre 2013, n. 660/11, ha affermato che 'gli articoli 43 Ce e 49 Ce devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione'.
Dall'altro, sulla scorta della citata giurisprudenza comunitaria, anche il Consiglio di Stato ha recentemente confermato che è compatibile con il diritto comunitario il c.d. sistema concessorio-autorizzatorio del 'doppio binario', che richiede, per l'esercizio di attività di raccolta di scommesse, sia il rilascio di una concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 del Testo unico di pubblica sicurezza (Cons. di St., III, 10.8.2018, n. 4905; id., 20.4.2015, n. 1992; nello stesso senso già id., 27.11.2013, n. 5672)”, conclude la sentenza.
 

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