Tar Lombardia: ‘Comune non può limitare le sale scommesse’

Per il Tar Lombardia è inapplicabile 'qualunque disciplina regolamentare comunale che preveda divieti di localizzazione di centri scommesse in ragione della distanza da siti sensibili'.
Scritto da Fm

Tar Lombardia: 'Comune non può limitare le sale scommesse'

“L’articolo 7, comma 10, del D.L. n.158/2012, nel prevedere la pianificazione di ‘forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco’ fa riferimento alle slot machine.
È dunque solo in riferimento a tale tipologia di giochi e non alle mere sale scommesse che può esercitarsi il potere limitativo assegnato dalla legge all’ente locale.
Ne segue che solo nell’ipotesi in cui si utilizzino apparecchi per il gioco commi 6 e 7 il rilascio del permesso risulta subordinato ad un ulteriore presupposto, consistente nella positiva verifica da parte del Comune della distanza dei luoghi sensibili, con l’esclusione, perciò delle altre sale giochi, sale scommesse e sale bingo, lotto e lotterie”.

A ricordarlo è il Tar Lombardia, nella sentenza con cui accoglie il ricorso di una società contro la Questura di Bergamo che nel 2019 aveva bocciato l’istanza per il rilascio di autorizzazione per l’esercizio della raccolta di scommesse, nonostante l’impegno a non installare Vlt e Awp all’interno dell’esercizio, richiamandosi a quanto stabilito dal regolamento stilato dal Comune di Osio Sotto (Bg) in materia.

I giudici amministrativi hanno ritenuto valide le motivazioni della società, che aveva segnalato alla Questura “l’inapplicabilità, alla fattispecie, di qualunque disciplina regolamentare comunale che prevedesse divieti di localizzazione di centri scommesse in ragione della distanza da siti sensibili, in quanto attività esclusa dalle competenze comunali ex art. 5, l.r. Lombardia n. 8/20132, quindi, per l’effetto, hanno annullato in parte qua il regolamento comunale impugnato e il provvedimento di rigetto della licenza emesso dalla Questura.

La sentenza inoltre evidenzia, che per i Comuni è “possibile individuare altri luoghi sensibili, oltre a quelli normativamente indicati, ma solo per specifiche finalità, ossia per la ragione che essi possono incidere ‘sul contesto e sulla sicurezza urbana’, nonché sulla ‘viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica’”.
Nel caso oggetto di questo ricorso, invece, “non pare che al Comune sia assegnato il potere di localizzazione delle sale giochi in funzione di tutela della salute pubblica, in ipotesi compromessa o posta in pericolo in relazione al problema della ludopatia.
La tutela della salute, fatta eccezione per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, appartiene infatti alla competenza regionale concorrente con quella dello Stato, nell’ambito dei principi fondamentali fissati dalle norme statali (cfr. fra le tante, Corte Cost., 14/02/2020, n. 20; id., 13/11/2019, n. 233).
Nel caso di specie il ‘Regolamento per il contrasto al fenomeno della ludopatia derivante da forme di gioco lecito’, inserisce, tra i siti sensibili, anche gli sportelli bancari, postali o bancomat esorbitando palesemente dalle pur ampie competenze che la legge regionale attribuisce ai Comuni, non essendo evidenziato alcun profilo connesso alla sicurezza urbana, alla viabilità, o al disturbo della quiete pubblica”.