Tar: 'No raccolta scommesse per Ctd collegati a bookmaker esteri'
Tar Lazio ribadisce l'obbligatorietà del possesso della concessione statale per l'esercizio dell'attività della raccolta scommesse
“La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”. Ancora una volta il Tar Lazio ribadisce l'obbligatorietà del possesso della concessione statale per l'esercizio dell'attività della raccolta scommesse.
Il principio è stato espresso dai giudici della sezione di Latina che hanno respinto il ricorso presentato dal titolare di un centro trasmissione dati collegato a un bookmaker estero non autorizzato contro il diniego della licenza di pubblica sicurezza.
"La questione dell’autorizzabilità dell’attività di intermediazione nella raccolta di scommesse da parte di soggetti operanti per conto di operatori aventi sede in altri paesi comunitari (e ivi autorizzati allo svolgimento dell’attività di organizzazione e gestione di scommesse) - si legge nella sentenza - è stata risolta dalla giurisprudenza nel senso di ritenere siffatta attività non autorizzabile allorchè il soggetto nel cui conto agisce il titolare del centro di trasmissione dati (a sua volta non in possesso di concessione- autorizzazione) non sia titolare di concessione-autorizzazione in Italia.