Tar Piemonte: ‘Sospensione licenza non consente esercizio attività di gioco’
La sospensione della licenza a due soggetti operanti nel medesimo locale del ricorrente non consentirebbe l'esercizio dell’attività di gioco e scommesse già disabilitata da Adm.
Scritto da Cc
“L’eventuale sospensione delle licenze impugnate non consentirebbe alla ricorrente l’esercizio dell’attività di raccolta del gioco nel punto vendita oggetto delle predette licenze rilasciate in favore della controinteressata, atteso che, allo stato, il relativo diritto di gioco della ricorrente è stato disabilitato con provvedimento dall’Agenzia delle dogane e monopoli, confermato con sentenza del Tar Lazio”.
In questo modo il tribunale amministrativo regionale per il Piemonte respinge la domanda cautelare di un operatore di gioco contro il ministero dell'Interno, per l'annullamento della licenza a due esercizi operanti nel gioco lecito nei medesimi locali con apparecchi videoterminali.
In sintesi il Tar Piemonte ha ritenuto che “le questioni sollevate nel ricorso non sono suscettibili di delibazione sommaria nella presente fase cautelare, ma richiedono gli approfondimenti propri della fase di merito”.
Inoltre nel testo si legge anche che “la ricorrente non può fare valere a suo vantaggio, quale pregiudizio grave e irreparabile che subirebbe durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, l’interesse pubblico alla prevenzione della diffusione del gioco patologico (la cui tutela è affidata alla pubblica amministrazione), tenuto conto che il bene della vita cui aspira il ricorso è proprio l’esercizio di quella stessa attività di gioco e scommesse (da svolgersi nei medesimi locali) che è stata autorizzata alla controinteressata sulla base delle licenze di cui si chiede la sospensione.”
Ritenuti pertanto non sussistenti i presupposti per l’adozione della misura cautelare richiesta il tribunale amministrativo regionale per il Piemonte respinge la domanda cautelare.