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Tar Puglia: 'Gioco, niente licenze se società rischia condizionamento mafioso'

22 marzo 2023 - 13:33

Il Tar Puglia conferma interdittiva antimafia e revoca delle licenze per la raccolta di scommesse e gioco ad attività con un sospetto 'passaggio di consegne' fra il vecchio e il nuovo amministratore unico.

Scritto da Fm
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“La conclusione cui è giunta la Prefettura, ovvero che nonostante la variazione della compagine organizzativa dell’impresa, la società ricorrente sia parte degli interessi economici della famiglia – omissis- e che il trasferimento dei poteri di amministrazione non sia dettato da mere scelte imprenditoriali, è suffragata da molteplici elementi che rendono concreto il rischio che l’attività condotta sia condizionata dal clan”.

A rimarcarlo sono i giudici del Tar Puglia nella sentenza con cui respingono il ricorso dell'amministratore unico di un’attività di internet point e accettazione di scommesse per l'annullamento dell’informazione interdittiva antimafia che ha colpito l'amministratore precedente – che aveva cessato la carica il giorno precedente alla richiesta della documentazione antimafia da parte del Comune di Cerignola – e della conseguente revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse e dell’attività di sala giochi.

 

Dall’avviso di conclusione delle indagini svolte dalla Dda di Reggio Calabria, ricordano i giudici amministrativi, emerge con chiarezza che l'ex amministratore “agiva quale organizzatore e partecipe di un’articolata organizzazione finalizzata alla gestione illegale di scommesse e gioco del poker online mediante una rete capillare di raccolta parallela rispetto alla rete dei centri di scommesse autorizzati... Nella sua qualità di 'master' per la Puglia, era responsabile della diffusione commerciale dei siti e brand utilizzati dall’associazione, con il compito di affiliare nuove sale giochi e scommesse, gestendo la successiva operazione relativa con il vertice del sodalizio. A tal fine impartiva ordini e direttive agli associati, organizzava le attrezzature e la piattaforma di gioco, mettendo il tutto a disposizione dei centri di raccolta...(omissis)”.

A fronte di tale ruolo, l’estraneità del nuovo amministratore alla criminalità organizzata, £quand’anche confermata, non è certo sufficiente a elidere il pericolo di condizionamento mafioso. Né il ricorrente ha fornito alcun principio di prova circa il reale allontanamento dell'uomo dall’attività sociale. Come correttamente evidenziato dall’Avvocatura dello Stato, anzi, emergono una serie di circostanze fattuali di segno diametralmente opposto”, si legge ancora nella sentenza.

 

In conclusione, rimarca il Collegio, “è ragionevole ritenere che il passaggio della proprietà e dell’amministrazione dell’azienda sia stato dettato da concreti intenti connessi al passato dell’ex amministratore e che, quindi, l’impresa rappresenti un’entità economica adiacente a organizzazioni mafiose. Alla legittimità dell’interdittiva consegue l’infondatezza della domanda di annullamento dei provvedimenti di revoca per invalidità derivata”.

 

 

 

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