skin

Tar Sardegna: 'Troppo vicino a luoghi sensibili, giusto negare licenza scommesse'

12 giugno 2025 - 18:06

Un'ordinanza del tribunale regionale sardo respinge il ricorso di un esercente che si è visto negare il rilascio delle licenza per la raccolta delle scommesse a causa del distanziometro.

Scritto da Redazione
Cagliari - Foto di Laura Lugaresi (Unsplash)

Cagliari - Foto di Laura Lugaresi (Unsplash)

"Appare decisivo il provvedimento (del 22 giugno 2024) con cui la licenza rilasciata alla ricorrente era stata revocata, peraltro nelle more di un lungo iter procedimentale volto a consentire alla stessa di regolarizzare la propria posizione sul piano contributivo."

Così un'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, sezione prima, motiva il respingimento dell'istanza cautelare presentata da un esercente di Cagliari che si è visto negare dalla questura locale il rilascio di una licenza per la raccolta di scommesse.

Come ricorda l'ordinanza del Tar all'esercente in precedenza (nel giugno 2024, come succitato) era stata revocata una licenza analoga ma ciò non incide con la nuova richiesta in quanto "l’istanza presentata nel febbraio 2025 non può che essere qualificata come relativa a una nuova licenza, a cui evidentemente si applica la disciplina nelle more sopravvenuta".

Spiega il Tar che "appare priva di fondamento giuridico la tesi" presentata a sostegno dell'istanza, secondo la quale "ormai il precedente titolo era improduttivo di effetti e caducato e, perciò, la regolarità contributiva sopravvenuta, motivo della revoca, può rilevare solo per la presentazione di una istanza per una nuova licenza."

In ogni caso, secondo i giudici, non sussistono i presupposti "per disporre la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, in quanto il ricorso non appare assistito da sufficienti profili di fumus boni iuris", anche perché "il diniego impugnato è stato motivato dalla Questura a causa dell’ubicazione dell’esercizio a distanza inferiore a 500 metri da luoghi sensibili", con riferimento alla legge regionale della Sardegna sul gioco pubblico (in particolare all'art. 12, comma 2, della L.R. Sardegna n. 2/2019, Ndr).

Altri articoli su

Ti interessa questo argomento?
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.

Articoli correlati