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Tar: 'Intestazione fittizia punto scommesse, confermata revoca licenza'

23 gennaio 2025 - 12:29

Il Tar Sicilia respinge la richiesta di annullamento di revoca della licenza per un punto scommesse da parte di una società intestata a un intermediario.

Scritto da Dd
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"L’assoluzione nei confronti degli 'intestatari finali', tra cui il ricorrente, fondata sul fatto che gli stessi, a causa della intermediazione di un terzo, non risultavano consapevoli delle effettive finalità della ripetuta intestazione", "nulla toglie al grave disvalore dell’imprudenza del ricorrente, pur ignaro del quadro complessivo, nel prestarsi all’operazione" in veste di prestanome.

Questo il motivo che ha portato il Tribunale amministrativo regionale siciliano, Sezione terza, a respingere il ricorso di una società alla quale è stata revocata la licenza di pubblica sicurezza per gestire il punto di raccolta scommesse a Palermo.

Il decreto di revoca della licenza, ricordano i giudici del Tar dell'isola, "si fonda su una vicenda penale che ha visto coinvolto il ricorrente, insieme ad altri soggetti", per i reati di intestazione fittizia di beni aggravata dal fine di avvantaggiare “Cosa nostra”.

Anche se le indagini hanno portato all'assoluzione, spiega il Tar, "la valutazione del questore ha natura cautelare e una funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione. Siffatte esigenze preventive richiedono che la gestione dell'attività sia sottratta a qualsiasi ragionevole pericolo di legame con l'eventuale commissione di operazioni illecite (e ciò tanto più nel caso in esame, in cui le attività oggetto di autorizzazione sono quelle del gioco e della raccolta di scommesse o di videolottery, particolarmente sensibili al condizionamento da parte della criminalità organizzata, la quale è solita investire i proventi delle proprie pratiche illecite in imprese operanti secondo criteri di regolarità esteriore)."

Secondo il Tar "il provvedimento (di revoca della licenza, Ndr) non risulta manifestamente irragionevole in punto di ricostruzione dei fatti e di applicazione del diritto."

"In particolare", riporta la sentenza, "come notato in sede cautelare, se è vero che la sentenza sopra indicata e menzionata nel provvedimento impugnato vede assolto il ricorrente per i reati ascritti (artt. 512-bis e 416-bis c.p.), è altrettanto vero che nella stessa si accerta che, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione, due soggetti, essenzialmente per il tramite di un terzo, hanno fittiziamente intestato una società a due ulteriori soggetti tra cui il ricorrente."

Secondo il Tar, infatti, denota un grande disvalore l’imprudenza del ricorrente che, "pur ignaro del quadro complessivo", si è comunque prestato all’operazione di intestazione della società come prestanome.

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