Tar Sicilia: ‘Operato dell’ex marito non giustifica revoca licenza scommesse’

Il Tar Sicilia accoglie ricorso di una donna contro la revoca della licenza per la raccolta di gioco relativa a un punto scommesse gestito dall'ormai ex coniuge.
Scritto da Fm

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Non si può essere responsabili dell'operato del proprio ex marito.

Il principio vale anche in tema di gestione di un punto di raccolta di scommesse sportive, se viene provata l'assenza di ogni vincolo con lui, anche se arrestato.

La questione è al centro della sentenza con cui il Tar Sicilia ha accolto il ricorso presentato da una donna per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto della Questura di Catania di revoca della licenza di Pubblica sicurezza ex art. 88 Tulps afferente il punto di raccolta di scommesse sportive in precedenza gestito dall'ormai ex coniuge.

Secondo la ricorrente, “le circostanze dell’arresto del coniuge o della presenza di pregiudicati all’interno del locale”, ai tempi della sua gestione, non sono “sintomo della carenza della sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti di natura soggettiva; ciò anche alla luce delle circostanze che il coniuge avrebbe, con atto di donazione, escluso il proprio convivente anche dalla semplice qualifica di socio all’interno della società, avrebbe provveduto allo scioglimento di qualsivoglia vincolo con il coniuge, ed avrebbe richiesto ed ottenuto che lo stesso venisse posto agli arresti domiciliari fuori dalla propria abitazione. Inoltre, dalla motivazione non si evincerebbero le specifiche ragioni che farebbero ritenere la ricorrente pericolosa o comunque capace di abusi, peraltro non avendo ella mai riportato condanne per fatti che il Tulps prevedrebbe come preclusivi al rilascio dei permessi di polizia, ed essendo incensurata e mai sottoposta a misure di sicurezza e/o ammonizione. Inoltre, trattandosi di un provvedimento di revoca, dovrebbe essere assistito dal rispetto dei parametri di tassatività e proporzionalità”.

Un motivo di ricorso già ritenuto plausibile dal Tar Sicilia nell'ordinanza con cui all'inizio di quest'anno ha accolto la domanda cautelare della ricorrente.

Il Collegio ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dalla decisione già presa, rinvenendo la sussistenza di profili di fondatezza: “a) del primo motivo di ricorso, nella parte in cui la ricorrente deduce di aver sciolto, in data antecedente all’emissione del provvedimento impugnato, i vincoli – anche societari – con il coniuge, non risultando al riguardo decisive le argomentazioni spiegate dall’Amministrazione resistente in ordine alla possibile strumentalità di tali circostanze al fine di evitare il giudizio di cointeressenza nell’attività, atteso che tale elemento, seppur in linea di massima ipotizzabile, non risulta dimostrato, essendo onere dell’Amministrazione dare adeguata dimostrazione al riguardo, in seguito al verificarsi delle circostanze dedotte da parte ricorrente; né sarebbe al riguardo risolutiva la recente giurisprudenza di questa Sezione IV richiamata nel provvedimento impugnato, atteso che nei casi sottesi a tali pronunce, si trattava di: a) prosecuzione nell’attività da parte di soggetto incensurato, in luogo dei due soggetti originariamente titolari, indagati in procedimento penale, ciò che aveva indotto il Collegio a ritenere '…plausibile che l’attività di raccolta scommesse esercitata dal ricorrente non costituisca la conseguenza di proprie, autonome, valutazioni quanto, piuttosto, la continuazione, attraverso la formale intestazione ad altro soggetto (verosimilmente privo di pregiudizi penali), di un’attività da parte di soggetti contigui con ambienti malavitosi…' (sentenza 19 luglio 2024, n. 2609); b) giudizio di disvalore riguardante direttamente la persona del ricorrente, e non un suo congiunto (sentenza 22 aprile 2024, n. 1499); b) del secondo motivo di ricorso nella parte in cui deduce violazione dell’art. 100 Tulps nella parte in cui prevedrebbe in prima battuta la sospensione della licenza, e ciò anche alla luce della richiesta della Stazione dei Carabinieri di '…voler emettere opportuno provvedimento di sospensione dell’autorizzazione e la chiusura temporanea del locale…'”.

Per i giudici amministrativi siciliani “tale ordinanza è sorretta da una motivazione ampia ed esaustiva, tanto da essere adeguata a sostenere anche l’apparato motivazionale della presente sentenza, che non risulta essere stata impugnata” e va evidenziato “che nessun deposito di parte è stato effettuato successivamente alla citata ordinanza cautelare, e che nemmeno in sede dell’udienza pubblica fissata per la trattazione della causa nel merito, le parti hanno sottoposto al Collegio questioni ulteriori o contestato nel merito le ragioni di controparte, il ricorso ne risulta fondato e meritevole di accoglimento”.