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Tar Sicilia: 'Raccolta scommesse, Ctd Stanleybet sono eccezione alla regola'

28 marzo 2024 - 17:21

Il Tar Sicilia accoglie il ricorso di un imprenditore e annulla diniego del questore ad autorizzazione ex art. 88 Tulps per un Ctd operante per Stanleybet, 'illegittimamente ostacolato nell’accesso al sistema concessorio italiano'.

Scritto da Fm
© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

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“Il Collegio ritiene di dover disapplicare la normativa italiana che prevede la necessità della concessione in capo al bookmaker, ai fini del legittimo esercizio dell’attività di raccolta di scommesse.

Ne deriva l’invalidità del provvedimento di diniego impugnato, in quanto adottato sulla base di una norma suscettibile di disapplicazione.”

Questo si legge nella sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia che accoglie il ricorso presentato da un imprenditore  al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti con cui la Questura di Ragusa gli ha negato il rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 Tulps per lo svolgimento dell’attività di trasmissione dati inerenti proposte negoziali di scommesse in favore dell’operatore Stanleybet.

 

I giudici amministrativi siciliani rimarcano che “con particolare riguardo alla questione Stanleybet, deve rilevarsi che è intervenuta in diverse occasioni la Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale ha dichiarato l’incompatibilità tra il diritto europeo e, nello specifico, le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi riconosciuti dai Trattati, e la vigente disciplina italiana in materia di scommesse”.

 

Inoltre, “la Corte ha censurato la normativa italiana in materia di raccolta di scommesse, nella misura in cui comporta l'esclusione dalle procedure concessorie di talune società di capitali, aventi sede in Stati europei, come la Stanleybet, e, al contempo, prevede sanzioni penali nei confronti degli esercenti dei Ctd che, non avendo potuto ottenere l’autorizzazione di polizia per il suddetto illegittimo motivo, esercitino l'attività di raccolta di scommesse in via telematica con tali società. A seguito di tali pronunce, la giurisprudenza nazionale risulta conforme nel ritenere che la Corte di giustizia abbia 'quindi creato in via giurisprudenziale una sorta di sanatoria', per cui la posizione di Stanleybet si pone quale 'eccezione alla regola'”.

Il Tar quindi sottolinea che in Italia si è venuta a creare “una sorta di 'prassi' giurisprudenziale, per cui 'accanto agli operatori nazionali dotati di concessione e di autorizzazione […] opererebbero, in base alla libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 Trattato sul funzionamento dell’Unione – Tfue anche soggetti i quali, autorizzati alla raccolta delle scommesse in base alle norme di altro Stato dell’Unione, eserciterebbero tale attività in Italia senza concessione od autorizzazione alcuna” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 09.03.2022, n. 1685).

Dunque, non possono venire applicate restrizioni quali quelle oggetto del presente procedimento ai titolari di centri di trasmissione dati contrattualmente legati all’operatore Stanleybet, di per sé illegittimamente ostacolato nell’accesso al sistema concessorio italiano”.

 

Il testo integrale della sentenza è disponibile in allegato.

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