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Tar: 'Mogliano Veneto, distanze anche per sale scommesse'

27 settembre 2016 - 13:46

Per il Tar Veneto anche le sale scommesse devono rispettare il distanziometro del regolamento sui giochi di Mogliano Veneto (Tv).

Scritto da Fm

Il Tar Veneto torna a pronunciarsi in merito alla validità del regolamento sulle sale e gli apparecchi da gioco di Mogliano Veneto (Tv) approvato nell'aprile 2016

 

Con una sentenza i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso del titolare di una sala contro la diffida all'esercizio di attività di raccoltascommesse in violazione delle norme del Regolamento comunale.


Il Tar Veneto ricorda che "l’articolo 11, comma 2, del Regolamento comunale per i giochi leciti (All. 9 del fascicolo di parte ricorrente) adottato dal Comune di Mogliano Veneto, nel disporre l’obbligo di rispetto di una distanza minima di 500 metri da determinati luoghi sensibili, fa riferimento espresso ai 'locali da autorizzare ai sensi degli artt. 86 o 88 del Tulps', comprendendo pertanto sia le sale pubbliche da gioco (di cui all’art. 86 TULPS), sia i centri di raccolta scommesse (di cui all’art. 88 Tulps)".


Inoltre, secondo il Collegio il ricorrente non può "lamentare la circostanza che il Comune di Mogliano Veneto non avrebbe avuto il potere di disporre un obbligo di distanza minima anche nei confronti dei centri di raccolta scommesse, dal momento che il ricorrente ha omesso di impugnare l’art. 11 del Regolamento comunale de quo, ove tale obbligo è previsto ed è stato esteso non solo nei confronti delle sale da gioco ma anche, appunto, nei confronti dei centri di raccolta scommesse. E’ manifestamente infondata, altresì, la domanda risarcitoria, sia perché il provvedimento impugnato è esente dai profili di illegittimità dedotti nel ricorso, sia perché il ricorrente non ha mai impugnato né le precedenti Ordinanze sindacali nn. 3 e 5 del 2016 né il successivo Regolamento comunale per i giochi leciti del 19 aprile 2016 (con conseguente esclusione del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a.), sia perché il ricorrente ha del tutto omesso di provare tanto la sussistenza del lamentato danno quanto la sua precisa quantificazione, sia perché il Regolamento comunale de quo è stato adottato in data antecedente a quella nella quale la Questura di Treviso (il 17 maggio 2016) ha rilasciato al ricorrente la licenza ex artt. 88 TULPS (con la conseguenza che prima di tale ultima data il ricorrente non avrebbe comunque potuto esercitare l’attività di raccolta scommesse), sia infine perché il ricorrente non è titolare di alcun legittimo affidamento in ordine alla possibilità di esercitare l’attività di raccolta scommesse nel luogo prestabilito, ben potendo l’Amministrazione comunale disporre, per le nuove aperture, limiti o divieti all’esercizio di tale attività, soprattutto qualora tali limitazioni siano previste in un atto di natura regolamentare, come tale efficace erga omnes".

 

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